Certificati di origine e visti per l'estero: nuove disposizioni del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con la Nota n. 62321 del 18 marzo 2019 ha emanato nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero. Dal 1° giugno 2019, inoltre, la richiesta dei certificati di origine e dei visti per l’estero potrà essere presentata solo in via telematica.

Informazioni

Alla Circolare sono allegate le linee guida che MiSE e Unioncamere hanno predisposto per allineare le procedure di richiesta e di rilascio dei certificati al Codice Doganale dell’Unione (CDU) – Regolamento (UE) 952/2013, in vigore dal 1° maggio 2016 – nonché alle linee guida dell’Associazione delle Camere di Commercio europee (Eurochambres) del gennaio 2016.

La nuova guida ha lo scopo di armonizzare ed uniformare su tutti i territori le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali.
Le nuove procedure hanno anche l’obiettivo di facilitare il processo di trasformazione digitale stabilendo l’obbligo della domanda telematica: infatti, a partire dal 1° giugno 2019 non sarà più possibile richiedere i certificati di origine e i visti per l’esportazione con modalità cartacea, tranne in casi eccezionali.

Le nuove disposizioni sostituiscono qualunque altra indicazione con esse non compatibili contenute in precedenti circolari e note.

Seppure le procedure formalizzate dalle nuove linee guida non si discostino in maniera significativa dalla prassi fino ad oggi utilizzata, è opportuno evidenziare alcune disposizioni di grande importanza per gli operatori che facciano richiesta di un certificato di origine.

Per quanto riguarda l'origine della merce le nuove linee guida stabiliscono il riferimento a quanto disposto dalla normativa (art 61 del Codice Doganale Unionale/CDU - Regolamento UE 952/2013). In linea generale, quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione delle merci o altri metodi di individuazione dell’origine, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 60, commi 1 e 2, del CDU in materia di prodotti interamente ottenuti o che hanno subito l’ultima lavorazione sostanziale sufficiente al conferimento dell’origine.

Le Camere di commercio possono introdurre procedure di “stampa in azienda del certificato di origine” nel rispetto delle misure di sicurezza e correttezza richieste per l’emissione dei certificati di origine. Tale modalità sarà concessa su istanza di parte ad imprese titolari di :

  • Autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator – Operatore Economico Autorizzato);
  • Status di Esportatore Autorizzato o Registrazione alla banca dati REX – Esportatore Registrato.

Inoltre, le Camere di Commercio potranno decidere di concedere tale semplificazione anche ad imprese diverse da quelle sopra elencate, purché presentino dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente, e purché non siano state rifiutate domande di autorizzazione o sospese/revocate autorizzazioni esistenti per AEO e/o Esportatore Autorizzato a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione delle singole caselle, per la casella 3 “Paese di origine” nel caso di merci originarie di uno Stato membro dell'UE viene specificato: 'indicare la dicitura “Unione europea” (e non Comunità europea) seguita, se necessario, dal nome ufficiale dello Stato membro (ad es. “Unione europea – Repubblica Italiana” e non “Unione europea – Italia”)'.

Contatti

Area Rapporti Internazionali, Selena Pizzocoli, tel. 0393638.237, e-mail , Chiara Fanali, tel. 0258370.373, e-mail , Giulia Repetto, tel. 0258370.497, e-mail

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