Origine preferenziale: linee guida dell'Agenzia delle Dogane
Con la Nota n.125912 del 27 dicembre 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli detta le linee guida sull'attribuzione e la gestione dell'origine preferenziale.
La Nota offre ad imprese ed operatori uno strumento di primo orientamento sul tema dell'origine preferenziale; analizza il tema dal punto di vista dell'inquadramento normativo ma, data la natura divulgativa, non ha la pretesa di fornire istruzioni per ogni possibile caso di applicazione e gestione delle regole e delle procedure per l'attribuzione dell'origine preferenziale.
Alla base dell'indicazione dell’origine preferenziale c'è un accordo commerciale che l'Unione Europea ha sottoscritto con paesi, o gruppi di paesi, terzi in base al quale, allo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari di uno dei paesi contraenti, viene riservato un trattamento preferenziale bilaterale con regime di reciprocità. In altre tipologie di accordi, invece, il trattamento preferenziale è previsto come unilaterale, senza regime di reciprocità, ed è concesso di solito dalla UE a paesi terzi in condizioni economiche svantaggiate o a paesi terzi meno sviluppati
La struttura di questi accordi commerciali risulta in genere complessa, trattandosi di testi giuridici che coprono differenti settori di attività.
Tuttavia, essi hanno in comune un certo numero di principi fondamentali e la regolamentazione delle norme di origine è inserita in una apposita sezione, comune in tutti i tipi di accordi, definita “Protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa” (più sinteticamente “protocollo origine”).
Nel protocollo vengono enunciate le regole comuni ad ogni regime preferenziale e sono stabiliti i criteri ed i requisiti necessari, la cui concreta sussistenza deve essere verificata e accertata, per poter attribuire l’origine preferenziale a ciascun prodotto in base alla sua classificazione doganale nel Sistema Armonizzato - SA, con conseguente applicazione dei benefici tariffari previsti e riconoscimento delle agevolazioni daziarie nel paese partner o nei paesi partner di destinazione.
In sostanza, le regole di lista (note anche come regole di origine specifiche del prodotto) descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale. Ogni accordo preferenziale contiene le proprie regole di lista.
Sebbene ad una prima lettura nei protocolli di origine si possa notare una certa ripetitività nelle regole e procedure, ai fini dell’effettiva attribuzione dell’origine preferenziale ai prodotti è importante valutare in modo analitico le disposizioni contenute nell'accordo di specifico di interesse.
In particolare, l’attività di analisi e valutazione si deve focalizzare sulle specifiche regole di lista enunciate, per ciascun prodotto classificato nel SA, ed elencate negli “Allegati” ai protocolli origine.
Una visione completa di tutti gli accordi conclusi dalla UE con paesi terzi, comprensiva di tutti gli aggiornamenti via via apportati e dei relativi protocolli di origine è disponibile nel sito Commissione Europea, DG Fiscalità e Dogane al seguente link
Contatti
Area Rapporti Internazionali, Chiara Fanali, tel. 0258370.373 e-mail chiara.fanali@assolombarda.it.; Giulia Repetto, tel 0258370.497 e-mail giulia.repetto@assolombarda.it, Selena Pizzocoli tel 0393638237 e-mail selena.pizzocoli@assolombarda.it
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