Uscita del Regno Unito dalla UE: ripercussioni doganali in caso di 'Hard Brexit'

Una nota dell'Agenzia delle Dogane evidenzia le ripercussioni a livello doganale nel caso di un'uscita del Regno Unito dall'UE senza accordo, c.d. Hard Brexit.

L’Agenzia Dogane e Monopoli con la nota prot. n.6011/RU del 16.01.2019 illustra le procedure doganali da applicare agli scambi con il Regno Unito a partire dal 30 marzo 2019 nel caso di una Hard Brexit, cioè di un'uscita del paese dall'UE senza un accordo.

In questo caso, infatti, le cessioni e gli acquisti di merce con il Regno Unito non costituiranno più operazioni intracomunitarie e non saranno più oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat ma saranno assoggettate, fin dal 30 marzo 2019, alle regole unionali relative agli scambi con i paesi terzi, ed in particolare

  • all’atto dell’introduzione nel territorio UE di merci provenienti dal Regno Unito dovranno essere applicati i dazi “paesi terzi” - senza alcuna agevolazione/riduzione connessa ad accordi o al sistema delle preferenze generalizzate (SPG)-, le accise in dogana, se dovute, e l’IVA all’importazione;
  • verranno meno tutte le procedure, agevolazioni, autorizzazioni accordate/rilasciate a soggetti anglosassoni;
  • tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della UE che vorranno effettuare scambi commerciali con il Regno Unito nell’ambito delle attività disciplinate dalla regolamentazione doganale, e che non hanno mai effettuato operazioni doganali, dovranno acquisire il codice identificativo EORI, valido su tutto il territorio unionale.

Tra le criticità evidenziate nella nota dell'Agenzia, richiamiamo le aziende in particolare sulla classificazione doganale e l'origine preferenziale.

Identificazione e classificazione delle merci: la classificazione rimane la stessa utilizzata per gli scambi intracomunitari ma visto che dal 30 marzo in caso di Hard Brexit le merci provenienti dal Regno Unito non potranno più beneficiare della libera circolazione si consiglia di verificare non solo l'aliquota del dazio cui le merce saranno assoggettate ma anche l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione. Inoltre  per quanto riguarda le ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti), a partire dal 30 marzo 2019, è probabile:

  • l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV emesse dall'autorità doganale britannica;
  • l'annullamento automatico di tutte le decisioni ITV in cui il titolare ha un numero EORI nel Regno Unito.

Origine preferenziale delle merci: in mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito le merci non potranno avere alcuna origine preferenziale. In caso di Hard Brexit le merci dunque saranno assoggettate al dazio pieno e non dovranno essere accompagnate da alcuna prova dell’origine preferenziale, che appunto non sussiste. Le merci UE dirette nel Regno Unito non dovranno essere accompagnate né da EUR 1 né da una dichiarazione su fattura. Per le stesse ragioni, le figure di esportatore autorizzato o di esportatore registrato verso il Regno Unito non esisteranno, in mancanza di un accordo che le preveda.

Un’ulteriore conseguenza riguarderà la permanenza del carattere originario delle merci nell’ambito degli accordi tra la UE e Paesi terzi, laddove ai prodotti sia stata riconosciuta l’origine preferenziale UE in quanto realizzati con materiali aventi origine UK o in virtù delle lavorazioni ivi effettuate. Dalla data del recesso, i regimi commerciali preferenziali concordati dall’Unione con Paesi terzi, nell’ambito della politica commerciale comune e delle dogane, non saranno più applicabili al Regno Unito, conseguentemente le merci originarie del Regno Unito incorporate in merci esportate dall’Unione verso Paesi terzi non costituiranno più “contenuto di origine UE”, ai fini della normativa commerciale comune dell’Unione.

La nota dell'Agenzia riporta anche le novità per i viaggiatori: coloro che si spostano dall'Unione al Regno Unito e viceversa non potranno più godere della libera circolazione delle merci, che consentiva loro di portare con sé beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Pertanto, il viaggiatore in provenienza dal territorio del Regno Unito sarà soggetto a vigilanza doganale ed al pagamento dei diritti doganali sui beni importati, beneficiando, tuttavia, del regime unionale delle franchigie doganali (300,00 euro per viaggiatore, importo aumentato a 430,00 euro nel caso di viaggiatori aerei e viaggiatori via mare e ridotto a 150,00 euro per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni come riportato nella circolare n.14/D del 11/06/2009). Al viaggiatore che dall’Italia rientra nel Regno Unito, quale suo luogo di residenza o domicilio, è applicabile il beneficio che consente lo sgravio o il rimborso dell’IVA gravante sui beni acquistati in Italia e destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore stesso.

Si ricorda infine che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha attivato un servizio di informazione focalizzato sulle ricadute della “Brexit” sulle attività doganali disponibile al seguente link 

Contatti

Area Rapporti Internazionali, Barbara Angelini, tel. 0258370.425, e-mail , Selena Pizzocoli, tel. 0393638.237, e-mail , Chiara Fanali, tel 0258370.373, e-mail

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