Conduzione dei generatori di vapore: nuova norma per l’abilitazione

Abolito il tirocinio, è stato definito un nuovo percorso formativo teorico-pratico.

E’ stato pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 242 del 30/09/2020 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 07/08/2020 recante norme in materia di “abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore”.

Le novità sostanziali investono il percorso formativo per l’ammissione all'esame di abilitazione (coordinato con il grado di istruzione dell’aspirante conduttore), nonché la durata della validità dell’abilitazione, in termini di età massima (innalzata a 70 anni).

In tema di formazione si ha la sostituzione del periodo di tirocinio con un percorso formativo obbligatorio, costituito da una parte teorica, di durata variabile in funzione del grado di abilitazione prescelto, e di una parte pratica, anch'essa di durata variabile in funzione del grado di abilitazione. La parte teorica si compone di un modulo giuridico e di un modulo tecnico, volto a fornire all'aspirante conduttore le nozioni di base necessarie a comprendere le sue mansioni. La parte pratica deve essere effettuata presso un generatore di vapore avente caratteristiche congrue al grado di abilitazione prescelto.

Permane, sostanzialmente inalterata, la composizione della commissione esaminatrice: due rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (effettivo e supplente), funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria (Presidente); due rappresentanti (effettivo e supplente) dell’ASL o ARPA competente per territorio, funzionari tecnici con laurea magistrale in ingegneria; due rappresentanti (effettivo e supplente) preferibilmente con laurea magistrale in ingegneria, dell’Unità Operativa Territoriale dell'INAIL competente per territorio.

Inoltre, vi sono nuove indicazioni in materia di esonero dalla presenza del conduttore abilitato, andando incontro alle difficoltà delle imprese proprio in tema di esonero, difficoltà insorte con la cessazione del rilascio dello stesso da parte dell’ex ISPESL, ora INAIL: lallegato III del D.M. fornisce le disposizioni in materia di esoneri dalla conduzione abilitata, fornendo le caratteristiche dei generatori esonerabili e le modalità di rilascio degli stessi, per il tramite delle Unità Operative Territoriali dell’INAIL Settore Certificazione Verifica e Ricerca.

Il D.M. entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 242 del 30/09/2020), eccezion fatta per il nuovo limite d’età massima di validità del patentino di abilitazione che sarà di applicazione immediata.

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