Decreto Legge "Cura Italia" 17 marzo 2020: disposizioni su salute e sicurezza per i lavoratori

Nuove disposizioni in relazione a COVID-19.

Il DL n. 18/2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" è in vigore dal 17 marzo 2020.

Il Decreto "Cura Italia", prevede alcune disposizioni che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione alla "Emergenza COVID-19".
Si richiama altresì il rispetto del Protocollo del 14 marzo 2020 approvato dalle Parti sociali (leggi la news), per la continuità operativa in sicurezza.

Art. 4  "Disciplina delle aree sanitarie temporanee"

Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per la gestione dell’emergenza COVID19 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti.
Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. 

Art. 14 "Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria"

La misura della "quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva" non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. Il rispetto del Protocollo del 14 marzo è il riferimento per la tutela della salute dei lavoratori.

Questi lavoratori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19.

Art. 15 "Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale"

Fino al termine dello stato di emergenza (6 mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. I produttori/importatori in grado di  farlo,  devono inviare all’Istituto superiore di sanità (ISS) e all'INAIL una autocertificazione attestante  le caratteristiche  tecniche  e il  rispetto di tutti i requisiti  tecnici di  sicurezza previsti dalle norme vigenti.  ISS e INAIL daranno indicazioni successive.

Art. 16 "Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività"

Per contenere  il diffondersi del virus  e fino al termine dello stato di emergenza (6 mesi dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per i  lavoratori che nello svolgimento  della  loro  attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere  la distanza interpersonale di 1 metro. Questa norma rappresenta una deroga al  D.Lgs. n. 81/2008 che individua  specifici  DPI e requisiti anche di certificazione.

Per quanto detto nel comma precedente, e tenendo conto delle disposizioni dell’art.15  gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ma prodotte nel rispetto delle normative tecniche di sicurezza.  

Su questi ultimi due articoli: leggi una nota del Ministero della Salute.

Art. 26 "Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato"

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Art. 42 "Disposizioni INAIL"

Sono indicate le attività di INAIL per la certificazione di infortunio e come trattare i casi di lavoratori dal punto di vista assicurativo.

Art. 43 "Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari"

Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 45 "Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico"

Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.
Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 64 "Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro"

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 82  "Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche"

Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il Protocollo del 14 marzo 2020 è la cornice di riferimento per garantire la salute dei lavoratori nelle attività produttive che proseguono.

Art. 93  "Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea"

Il Decreto riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. 

Art. 103  "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (es. rinnovi periodici di conformità antincendio) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

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