Prevenzione incendi - Proroga per gli alberghi pre-1994

Il Milleproroghe 2016 riguarda anche l’adeguamento degli alberghi alle disposizioni antincendio.

 

Ancora una proroga per gli alberghi
Gli alberghi con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26 aprile 1994 avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 per adeguarsi al piano nazionale per la prevenzione incendi.
La proroga riguarda un percorso di adeguamento che è iniziato nel 1994 e che in questi 22 anni ha visto continue proroghe per consentire alle strutture più vecchie (appunto quelle già esistenti al 23 aprile 1994) di mettere in atto le misure di prevenzione incendi strutturali ed organizzative previste da un piano straordinario approvato nel 2012, proprio per far fronte a questa criticità.
Non tutti gli alberghi vecchi, infatti, sono stati in grado di rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi (DM 9 aprile 1994), che rappresenta la disciplina obbligatoria per la costruzione e la gestione delle strutture ricettive.
Il piano straordinario conteneva misure organizzative che andavano a compensare carenze di tipo tecnico/strutturale, ad esempio l'obbligo di far rilasciare gli attestati di formazione degli addetti all’antincendio da parte dei Vigili Fuoco, per alberghi con oltre 100 posti letto.
Il completamento degli interventi di prevenzione incendi dovrà essere raggiunto, salve altre proroghe, entro il 31 dicembre 2016; ovviamente la proroga non vale chi non ha aderito al piano straordinario del 2012, o per le strutture “post 26 aprile 1994”.
La regola tecnica del 2015
Per alberghi da 25 fino a 50 posti letto esistenti dal 23 agosto 2015, inoltre, c’è una regola tecnica ad hoc che contiene i nuovi riferimenti tecnici per la prevenzione incendi, con riferimento particolare a:
ubicazione delle attività ricettive;
separazioni e comunicazioni con altre attività;
caratteristiche costruttive: resistenza al fuoco, reazione al fuoco compartimentazione ecc.;
misure per l'evacuazione in caso d'incendio, es. sistema di vie di uscita, larghezza delle vie di uscita, larghezza totale delle uscite ecc.;
mezzi ed impianti di estinzione degli incendi: estintori d'incendio e impianti idrici antincendio;
gestione della sicurezza:
piano d’emergenza: "Il responsabile dell’attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato";
istruzioni di sicurezza: istruzioni da esporre a ciascun piano e istruzioni da esporre in ciascuna camera.
La regola tecnica del 2015 può essere applicata in alternativa a quella generale del 9 aprile 1994.

Proroga per gli alberghi

Gli alberghi con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26 aprile 1994 avranno tempo fino al 31 dicembre 2016 per adeguarsi al piano nazionale per la prevenzione incendi (ad oggi scaduto, per quanto riguarda l'adesione).

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