Salute e Sicurezza sul Lavoro e nuovo modulo INAIL OT23

Gli interventi volontari previsti dal modulo OT23 2022 possono comportare benefici economici per le imprese

INAIL ha approvato il nuovo modulo OT23, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da implementare nel 2021.

Le imprese possono contattare l’Area Salute e Sicurezza sul Lavoro per identificare l’intervento più adatto alla propria realtà, al fine di accedere a questo beneficio economico.

Il modulo per la riduzione del tasso medio di tariffa riguarda le aziende che hanno rispettato i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e che vogliono mettere in atto azioni aggiuntive per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni interventi (contrassegnati dalla lettera P) hanno valenza pluriennale: il loro arco di validità dell’intervento è esteso a più annualità (il Modulo deve essere ripresentato ogni anno).

Il nuovo OT23 prevede specifiche aree di intervento, che assegnano punti a seconda delle misure adottate (per presentare il modulo occorre raggiungere 100 punti):

  • A: prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
      Ad, esempio, ottiene 80 punti l’azienda che ha acquistato e installato permanentemente sistemi per la rilevazione e l’analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti, installati in postazione fissa negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento (DPR n. 177/2011); alcuni settori industriali hanno un “bonus” del 10%.
      Si tratta di un intervento P “Pluriennale” e il modulo contiene la documentazione che l’azienda deve presentare;
    • A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
      Es., l’azienda che ha installato, su edifici di cui ha la disponibilità giuridica, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta, ottiene 80 punti;
    • A-3: sicurezza macchine e trattori
      Es., 80 punti spettano all’azienda che sostituisce una macchina messa in servizio prima del 21 settembre 1996 (conforme all’All. V, D.Lgs. n. 81/2008) con analoga macchina conforme al D.Lgs. n. 17/2010;
    • A-4: prevenzione del rischio elettrico
    • A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
  • B: prevenzione del rischio stradale
    Es., se il personale che durante l’attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura, l’impresa ottiene 60 punti
  • C: prevenzione delle malattie professionali
    Questa sezione riguarda interventi specifici per settore di rischio, a seconda del DVR:
    • C-1: prevenzione del rischio rumore
    • C-2: prevenzione del rischio chimico
    • C-3: prevenzione del rischio radon
    • C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
    • C-5: promozione della salute
    • C-6: prevenzione del rischio microclimatico
  • D: formazione, addestramento, informazione
    Es., L’azienda che ha curato la formazione dei lavoratori stranieri sia attraverso l’organizzazione di corsi integrativi di lingua italiana comprendenti la terminologia relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso l’adozione di modalità informative specifiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ottiene 60 punti
  • E: gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    Questa sezione riguarda i sistemi gestione e molte misure (pluriennali) devono riguardare tutte le Posizioni Assicurative Territoriali; ad esempio, 100 punti vanno all’azienda che ha adottato (o mantenuto) un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo le norme UNI ISO 45001:18 da Organismi di certificazione accreditati (es. Accredia per l’Italia)
  • F: gestione delle emergenze e DPI
    Es. “L’azienda ha dotato i propri lavoratori, le cui mansioni comportano lavoro in solitario, di sistemi di rilevamento cd. uomo a terra”

 

In tutti i casi, devono essere inviati i documenti previsti per gli specifici interventi, per dimostrare il miglioramento conseguito nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione deve essere presentata insieme alla domanda.

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