PNRR - Bando Idrogeno nei settori Hard to Abate. Pubblicato Decreto Correttivo
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto correttivo in cui vengono modificate alcune delle definizioni inserite all'interno del Decreto 15 marzo 2023 n. 254.
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Decreto n. 326 dell'8 maggio 2023 (c.d. Decreto correttivo) che modifica alcune delle definizioni presenti nel precedente decreto di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti nell’ambito dell’investimento PNRR: “Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate” (Decreto n. 254 del 15 marzo 2023).
Nello specifico il Decreto correttivo apporta le seguenti modifiche:
DEFINIZIONE IDROGENO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Capo I, Articolo 1, Comma 1, lettera k)]
Sempre nell'ambito del rispetto dei requisiti disciplinati dal Temporary crisis framework, viene eliminato il riferimento che riguarda le emissioni di gas serra nel ciclo di vita e modifica le metodologie di verifica, infatti per quest'ultime il Decreto correttivo rimanda all’allegato 4 (Decreto n. 254 del 15 marzo)..
REQUISITI PROTOTIPO
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Capo II, Articolo 16, Comma 2, lettera a)]
Nell'ambito dei Progetti di ricerca per l'uso di idrogeno in processi industriali, il Decreto correttivo aggiunge e precisa che, il prototipo di macchinario o linea produttiva che utilizzi idrogeno anche a basse emissioni di carbonio per almeno il 10 (dieci) per cento del fabbisogno termico del prototipo stesso, per il quale viene richiesta l'ammissibilità alle agevolazioni, non deve essere finalizzato alla produzione di energia elettrica.
REQUISITI AVVIO PROGETTI
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023 Capo III - Articolo 19, Comma 2, lettera c) e Articolo 20, Comma 2, lettera d)]
Nell'ambito dell'articolo che riguarda i progetti di investimento per l’uso di idrogeno in processi industriali, il Decreto correttivo precisa che sono ammissibili i progetti avviati a partire dal 9 marzo 2023. Si prevede di conseguenza che i costi ammissibili siano quelli sostenuti a partire dal 15 marzo 2023.
PROGETTI IMPIANTI DI COGENERAZIONE
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Capo III, Articolo 19, Comma 2 - a seguito della lettera n)]
Sempre in riferimento ai progetti di investimento per l’uso di idrogeno in processi industriali, il Decreto correttivo introduzione un ulteriore requisito relativo a progetti che prevedano l'impiego di impianti di cogenerazione: questi impianti devono essere realizzati in assetto di autoconsumo, essere qualificati come impianti di cogenerazione ad alto rendimento e avere una produzione di energia termica prevalente rispetto all’energia elettrica, da utilizzare nei processi industriali.
INTENSITÀ DI AIUTO DI STOCCAGGIO
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Capo IV, Articolo 24 - Comma 1 - lettera a e Comma 2 lettera b)]
Per quanto riguarda i progetti di investimento per la produzione di idrogeno, il Decreto correttivo riduce la percentuale agevolabile di aiuto da 45% al 30% per gli impianti di stoccaggio di idrogeno rinnovabile.
CALCOLO QUOTA EMISSIVA IDROGENO ACQUISTATO
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Allegato 4, Paragrafo 1 - lettera b) e lettera c)]
Per quanto riguarda la documentazione da fornire sull’idrogeno acquistato, rispetto alle quantità e tipologia di energia, ai fini della verifica della quota emissiva associata all’idrogeno stesso, viene eliminata l'indicazione l’esplicita indicazione sulla quota di fossile e rinnovabile utilizzata per la produzione dell’idrogeno.
IDROGENO AUTOPRODOTTO QUOTA RINNOVABILE
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Allegato 4, Paragrafo 1 - a seguito della lettera c)]
Il Decreto correttivo aggiunge un'ulteriore definizione per la verifica dell’effettiva quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio, considerando tutte le possibili fonti di approvvigionamento. Infatti, si precisa che, in caso di energia elettrica prelevata dalla rete per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio, la quota rinnovabile è pari alla media percentuale dell’energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021, così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.
REQUISITI E VERIFICHE
[Decreto n. 254 del 15 marzo 2023, Allegato 4 - Paragrafo 2, lettera a); Paragrafo 3 e Paragrafo 4]
In riferimento alle verifiche relative all’idrogeno a basse emissioni di carbonio e/o idrogeno grigio, alla riduzione delle emissioni dirette di gas a effetto serra e al risparmio energetico, si precisa che l’asseverazione deve contenere almeno due report di misurazione semestrali.
Inoltre, il Decreto Correttivo rimanendo in tema di verifiche prevede che la quota rinnovabile sia pari alla media percentuale dell’energia rinnovabile prodotta nel 2020 e nel 2021 (anziché 2019, come precedentemente previsto), così come evidente dai relativi Rapporti statistici del GSE.
ADEGUAMENTO SOGGETTI BENEFICIARI
Il Decreto Correttivo dà facoltà ai soggetti beneficiari/attuatori che in data 8 maggio 2023 avevano già presentato domanda di agevolazione, di fornire eventuale documentazione integrativa al fine di adeguare il progetto alle previsioni del provvedimento, entro 30 giorni.
Il Decreto correttivo conferma che, fatte salve le modifiche introdotte dal nuovo provvedimento, resta in vigore in ogni sua parte il Decreto n. 254 del 15 marzo 2023.
Sul sito di Invitalia sono disponibili le FAQ aggiornate all'11 maggio.
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