Operativo il Fondo gestito da Invitalia per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa

Fino a 10 milioni di euro per le imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un programma di ristrutturazione finalizzato alla prosecuzione dell’attività d’impresa. È previsto inoltre un contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro a dipendente per la salvaguardia occupazionale.

Aziende target

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese in stato di difficoltà economico finanziaria che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, hanno avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello Sviluppo economico e si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • sono titolari di marchi storici di interesse nazionale;
  • sono società di capitali con un numero di dipendenti superiore a 250, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale(1) ; 
  • indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.

Programmi di ristrutturazione 

Per accedere al Fondo, le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell’attività d’impresa contenente informazioni dettagliate riguardanti:

  • le capacità imprenditoriali della compagine sociale;
  • la situazione di crisi economico-finanziaria in essere, le cause delle difficoltà e le debolezze;
  • il mercato di riferimento, il posizionamento attuale e prospettico;
  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità, lo sviluppo e il ripristino della redditività;
  • le eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti;
  • le azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
  • le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa, oppure le azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;
  • le opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi;
  • i costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione.

Modalità di intervento 

Le modalità variano a seconda dello stato di difficoltà dell'impresa.

1. Imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate,  ma non rientrano nella definizione comunitaria di "stato di difficoltà" (2).

Il Fondo interviene attraverso l'acquisto di una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente oppure, se previsto dal programma di ristrutturazione, nel capitale dell’impresa a cui è trasferita l’azienda. La partecipazione dovrà:

  • essere acquisita contestualmente a investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste nel piano di ristrutturazione; 
  • essere di minoranza;
  • essere detenuta per non più di cinque anni.

Invitalia può realizzare investimenti in quasi equity, compresi i prestiti obbligazionari, rilasciare garanzie o effettuare una combinazione dei tali strumenti in favore dell’impresa partecipata.

2. Imprese che versano in uno stato di difficoltà(2)

Il Fondo interviene attraverso l'acquisto di una partecipazione di minoranza che sarà detenuta per non più di 5 anni. 

L’intervento del Fondo è subordinato all'apporto, da parte dell’impresa richiedente, dagli azionisti o da nuovi investitori, di un significativo contributo ai costi connessi al programma di ristrutturazione e pari ad almeno:

  • il 40%, nel caso di medie imprese,
  • il 25% nel caso di piccole imprese.

Inoltre, possono essere concessi contributi a fondo perduto per ogni singolo dipendente dell’impresa a cui è garantita la stabilità occupazionale nell’ambito del programma di ristrutturazione, per un importo massimo di 5.000 € l’anno e per un massimo di tre anni.

Nel caso in cui il programma di ristrutturazione non preveda la stabilità occupazionale per tutti i dipendenti dell’impresa, l'importo dei 5.000 € si riduce del:

  • 10% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia comunque garantita a una percentuale pari o superiore al 90%;
  • 30% nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale compresa tra l'80% e il 90%;
  • 50%, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale compresa tra l'70% e il 80%.

Non possono accedere a questa agevolazione le imprese che hanno ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio e per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione e/o eventuali aiuti non notificati, (3

Modalità di presentazione delle domande

Le imprese interessate potranno richiedere online l'intervento del Fondo, una volta avviato il confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero dello Sviluppo economico e presentato un programma di ristrutturazione, il cui format è scaricabile dal sito di Invitalia

Contatti

La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per maggiori informazioni su questa notizia; un confronto sugli incentivi disponibili; un’assistenza nella stima delle esigenze di liquidità, nella costruzione di business plan e nel dialogo con i finanziatori; un approfondimento sul supporto personalizzato di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.

Note

(1) Ai fini della determinazione del numero di dipendenti, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale.
(2) Ai sensi del paragrafo 2.2 della comunicazione 2014/C 249/01 
(3) Fermo restando quanto previsto quanto previsto al punto 112 della comunicazione 2014/C 249/01

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