Comunicazione sulla sostenibilità: cosa prevede la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Dal 2025, aumenterà gradualmente la platea di imprese che dovrà rendicontare l'impatto ambientale, sociale ed economico utilizzando criteri uniformi a livello europeo. Restano escluse dall'obbligo le piccole, medie imprese non quotate, non appartenenti a gruppi, secondo criteri dettagliati nella notizia.
Sommario
Cosa prevede?
La "Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD" (Direttiva 2022/2464) è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la precedente "Non Financial Reporting Directive – NFRD” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.
Le principali novità introdotte dalla CSRD in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale sono:
1. L’ampliamento dei soggetti interessati (1). Rispetto alla precedente normativa, a livello europeo si passerà da 11.600 imprese a 49.000, di cui quasi 7.000 solo in Italia. I diversi soggetti obbligatori saranno coinvolti con le seguenti tempistiche:
Dal 2025 |
Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
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Dal 2026 |
Le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
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Dal 2027 |
Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”)(2) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
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Dal 2029 |
Le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno:
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Le imprese di grandi dimensioni (ad esclusione di quelle quotate) e le piccole e medie imprese sono esentate dagli obblighi di rendicontazione qualora siano imprese figlie incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre, anche qualora l'impresa madre sia un'impresa di un paese terzo.
2. L'aumento delle informazioni da fornire. Le principali sono:
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una descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa e della loro resilienza in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
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i piani dell'impresa atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo dell’UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
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una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità a loro destinati;
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una descrizione degli obiettivi e delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
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procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità.
3. L’obbligo di collocazione dell’informativa nella relazione sulla gestione. La rendicontazione di sostenibilità dovrà essere inclusa, in una sezione appositamente contrassegnata, nella relazione sulla gestione - redatta dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile - costituendo una sezione appositamente contrassegnata all'interno della relazione stessa.
4. Il principio di doppia materialità. Le imprese saranno tenute a specificare i principali impatti legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore sulla società e sull’ambiente (prospettiva inside-out) e i rischi e le opportunità dei fattori di sostenibilità che influenzano lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-in);
5. L’integrazione degli aspetti ESG lungo la catena del valore. Nel perimetro di riferimento del bilancio le imprese dovranno includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di due diligence e dell’analisi di materialità.
6. L’introduzione di standard di rendicontazione europei. La Commissione ha adottato degli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS), elaborati dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) che dovranno essere utilizzati dalle imprese soggette alla direttiva. Sono, inoltre in corso di definizione lo standard ESRS semplificato per le PMI quotate (listed SMEs), che prende il nome di ESRS LSME e uno standard volontario e non giuridicamente vincolante da applicare alle micro, piccole e medie imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della CSRD. Tali standard, applicando i principi di informativa ESRS con il massimo grado di proporzionalità e semplificazione, mirano ad essere supporto per le PMI non quotate nell’inizio del loro percorso di sostenibilità ed un punto di riferimento per le controparti nella catena del valore e per i finanziatori.
7. Il formato elettronico unico di comunicazione. La direttiva introduce l’obbligo di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione in formato XHTML e di contrassegnare tramite tag le informazioni sulla sostenibilità. Tale sistema di “marcatura digitale” sarà strettamente connesso alla implementazione del “Punto di accesso unico europeo” (ESAP).
Contatti
La invitiamo a richiedere online un appuntamento oppure a contattare l’Area Credito e Finanza, fin@assolombarda.it, tel. 02.58370704, per: maggiori informazioni su questa notizia; un approfondimento sulle opportunità derivanti dalla finanza sostenibile; un accompagnamento sui servizi dedicati alla sostenibilità di Assolombarda Servizi, che integra i servizi di Assolombarda con una consulenza specializzata.
Note
(1) La Commissione Europea ha recentemente emanato la direttiva delegata 2023/2775/UE, con la quale vengono innalzate di circa il 25% le soglie dimensionali delle definizioni di micro, piccole, medie e grandi imprese:
• micro imprese: stato patrimoniale 450.000 euro, ricavi netti 900.000 euro;
• piccole imprese: stato patrimoniale 5.000.000 euro, ricavi netti 10.000.000 euro;
• medie e grandi imprese: stato patrimoniale 25.000.000 euro, ricavi netti 50.000.000 euro.
Rimangono invariati i requisiti relativi al numero medio dei dipendenti. Le nuove soglie avranno effetto anche ai fini degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.
(2) Viene prevista l’opzione di non applicare la normativa (“opt out”) per due anni, salvo la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione.
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