Etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili - Nuove sanzioni

Nuove sanzioni per violazioni di normative comunitarie.

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 190 del 15 novembre 2017, che prevede specifiche sanzioni per le violazioni di normative comunitarie in materia di: (i) etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (Direttiva 94/11/CE); (ii) denominazione delle fibre tessili, etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (Regolamento UE n. 1007/2011).

Il nuovo apparato sanzionatorio vuole garantire al consumatore un’informazione corretta e consapevole sulla composizione del prodotto e, al contempo, costituisce strumento di tutela per il “Made in Italy” e di valorizzazione delle caratteristiche produttive dei materiali impiegati.

Con riferimento alle calzature:

  • La Direttiva 94/11/CE disciplina l’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature;
  • L’art. 3 del D. Lgs. 190/2017 detta una serie di sanzioni per la violazione dell’articolo 4 della sopra citata direttiva CE e, in particolare, prevede che:
  1. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature prive di etichetta;
  2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta;
  3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato calzature: (i) con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature specificati nell’allegato I della Direttiva 94/11/CE; (ii) con etichetta non conforme a quanto disposto dall’art. 4, commi 1,2,3,4, della Direttiva 94/11/CE;
  4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il fabbricante o l’importatore che utilizza una lingua diversa dall’italiano o da altra lingua ufficiale dell’UE; 
  5. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature violando l’obbligo di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione di tomaia, rivestimenti interni e suola) adottata sull’etichetta.

Per quanto concerne i prodotti tessili:

  • Il Regolamento UE n. 1007/2011 disciplina le denominazioni delle fibre tessili, l'etichettatura e il contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili; 
  • L’art. 4 del D. Lgs. 190/2017 detta una serie di sanzioni per la violazione delle disposizioni del sopra citato Regolamento UE. Di seguito se ne riportano alcune: 
  1. E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il fabbricante o l’importatore che: (i) commercializza un prodotto tessile in cui manca del tutto l’etichetta o il contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa; (ii) commercializza un prodotto tessile la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponda a quella dichiarata nel documento di accompagnamento; 
  2. E’ soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il distributore che immette sul mercato un prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa;
  3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro (salvo che il fatto costituisca reato) il fabbricante o l’importatore che commercializza un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011, espresse in sigle in ordine non decrescente, non in lingua italiana oppure riportanti in modo errato la frase “Contiene parti non tessili di origine animale”.

Per il dettaglio delle sanzioni, si rinvia al testo normativo (D.lgs.190/2017).

Sia nel caso di calzature che di prodotti tessili, ove l’autorità di vigilanza rilevi che i prodotti sono privi di etichettature o che l’etichettatura non è conforme alla direttiva 94/11/ CE o al Regolamento UE 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni, ai sensi della Legge n. 689/1981 assegna un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti (tale obbligo non grava sul rivenditore che non si trovi in una di queste posizioni), per la regolarizzazione dell’etichettature o il ritiro dei prodotti dal mercato (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro).


Link:
Decreto Legislativo 190 del 15 novembre 2017
Direttiva 94/11/CE
Regolamento UE 1007/2011


Per maggiori informazioni, contattare Elena Tiberio – Settore Fisco e Diritto d’Impresa (tel.: 0258370731; e-mail: elena.tiberio@assolombarda.it)

 

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