Materiali e Oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA)

Analisi del Nuovo Decreto Legislativo Sanzionatorio n. 29/2017

Della categoria MOCA fanno parte tutti i materiali e gli oggetti che sono destinati ad entrare a contatto con gli alimenti e con l’acqua. Sono quindi considerati MOCA, e come tali sottoposti alla normativa vigente, piatti, bicchieri, posate, pentole, bottiglie, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, coltelli da lavoro, etichette a contatto con gli alimenti, imballaggi e quant’altro.

Entrato in vigore il 2 Aprile u.s., il Decreto Legislativo 29/2017 contiene la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti comunitari in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Prima del suddetto Decreto il settore dei MOCA era sottoposto ad una disciplina sanzionatoria che interessava unicamente la legislazione nazionale, ora invece vengono introdotte specifiche sanzioni per gli obblighi stabiliti dai regolamenti comunitari. Tali sanzioni vanno da un minimo di 1.500 € sino a valori di 60.000 € (sanzione massima per non rispetto degli obblighi di rintracciabilità stabiliti all'art. 17 del Reg. CE 1935/04) o 80.000 € (cessione di sostanze pericolose per la salute umana).

In caso di violazioni ritenute lievi (in relazione all'esiguità del pericolo) l'organo di controllo procede ad una diffida a regolarizzare la violazione entro i termini previsti, che può concludersi con l'estinzione del procedimento senza sanzioni.

Alcuni importi fanno riferimento a pregressi valori già previsti nel DPR 777/82 che, in taluni casi, rimane in vigore soprattutto nel caso di incompatibilità con le norme comunitarie.

L'articolo 6 del Decreto introduce il seguente obbligo: "gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006"; tale obbligo, valido anche per operatori già registrati o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/04 e 853/04, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 31 luglio 2017).
L’obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie di conoscere la localizzazione degli stabilimenti da inserire poi nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.).

Altre importanti disposizioni riguardano nuove sanzioni per la violazione di obblighi in materia di etichettatura dei MOCA e la loro rintracciabilità. Si tratta di un parametro importante per risalire al ritiro eventuale di merce difettosa o non conforme.

La norma prevede inoltre l'aggiornamento ogni due anni delle sanzioni amministrative, l'incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Il Decreto Legislativo 29/2017 si applica a livello sanzionatorio ai principali regolamenti in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti (MOCA). Il campo di applicazione è quindi:

1. Materiali e oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti, allo stato di prodotti finiti che sono destinati, che sono già o di cui si prevede ragionevolmente essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili (Reg. CE 1935/2004);
2. Materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE realizzati esclusivamente in materia plastica, sia stampati che rivestiti (Reg. UE 10/2011);
3. Materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti (Reg. UE 10/2011);
4. Materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE multistrato e multi materiale tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi, sia stampati che rivestiti (Reg. UE 10/2011);
5. Strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali (Reg. UE 10/2011);
6. Materiali e oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE realizzati con plastiche riciclate e destinati al contatto con gli alimenti (Reg. CE 282/2008);
7. Settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza (Reg. CE 2023/2006);
8. Materiali e oggetti attivi e intelligenti immessi sul mercato nella Comunità, dove per «materiali e oggetti attivi» si intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati (essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilasciano sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbono dagli stessi). Mentre per «materiali e oggetti intelligenti» si intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente (Reg. CE 450/2009);
9. Materiali e oggetti in plastica e loro parti immessi sul mercato dell’UE (di cui al Reg. CE 1935/2004) destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, fabbricati o contenenti una o più delle seguenti sostanze: 2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis(2,3-epossipropil)etere («BADGE» n. CAS 001675-54-3 e alcuni suoi derivati), bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)etere («BFDGE» n. CAS 039817-09-9), altri glicidil-eteri del novolac ( «NOGE») (Reg. CE 1895/2005).

 Per leggere il testo integrale del decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg

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