Novità in materia di diritto d’impresa introdotte in sede di conversione del Decreto sostegni

Viene prevista una nuova possibilità di rivalutazione civilistica dei beni d’impresa, sono modificati alcuni istituti della crisi d’impresa ed è inserita una specifica disposizione in tema di locazioni commerciali.

Di seguito si segnalano le modifiche apportate al testo del Decreto1 durante l'iter di conversione, in vigore dal 22 maggio 2021. 

Rivalutazione civilistica dei beni d'impresa
Tra gli emendamenti approvati é stata inserita2 la possibilità di effettuare una rivalutazione, solo ai fini civilistici, nell’esercizio successivo a quello nel quale é stata eseguita o poteva essere eseguita la rivalutazione fiscale ex articolo 110 del Decreto legge 104/2020.

Sono destinatarie della disposizione le società che non applicano i principi contabili internazionali che potranno rivalutare i beni e le partecipazioni che risultano nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e che non siano stati già rivalutati nel bilancio 2020.
La nuova previsione consentirà di far emergere eventuali plusvalenze latenti dei beni esistenti alla data del 31 dicembre 2019 e comporterà da un punto di vista contabile, la necessità di rilevare i disallineamenti tra valori contabili e fiscali con la conseguente fiscalità differita. La disposizione, infatti non consente di attribuire alcuna rilevanza fiscale né al valore rivalutato, né alla riserva di rivalutazione che resterà pertanto una riserva in sospensione di imposta.

Rinvio della procedura dell’allerta con riferimento ai creditori pubblici qualificati
L’entrata in vigore del codice della crisi, già differita al 1° settembre 2021 per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle vigenti dal 15 marzo 2019 tra cui rientrano quelle che obbligano l’impresa a dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che assicuri la rilevazione tempestiva della crisi ed il ricorso agli strumenti di risoluzione della crisi3.

Anche il procedimento dell’allerta che ipotizza un iter per la composizione della crisi delle imprese che non fanno parte di gruppi di rilevanti dimensioni, entrerà in vigore a settembre 2021.
L’allerta, come noto, si attiva su segnalazione di alcuni creditori pubblici qualificati, quando il debito maturato dall’impresa nei loro confronti, ha superato determinate soglie che il codice definisce rilevanti.
Nel corso delle audizioni parlamentari, Confindustria ha avuto modo di illustrare le ragioni che giustificano un ampio rinvio della decorrenza di tali segnalazioni. Accogliendo solo in parte tale sollecitazione sono state differite al 2022 le segnalazioni in capo all’Inps e all’agente della riscossione.

In seguito alle modifiche4 introdotte, le segnalazioni decorreranno:

  • per l’Agenzia entrate, dal 1° trimestre 2023;
  • per l’agente della riscossione, limitatamente al debito dal 1/9/2021, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del codice;
  • per l’INPS, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del codice.


Modifiche agli accordi di ristrutturazione
La modifica apportata all’istituto degli accordi di ristrutturazione5 prevede la possibilità per il debitore, di apportare, dopo l’omologazione dell’accordo, delle modifiche al piano, nel caso esse si rendano necessarie. L'imprenditore pertanto le potrà effettuare chiedendo al professionista incaricato, il rinnovo della relazione presentata. Il piano modificato e la relazione dovranno essere pubblicati nel registro delle imprese, dandone avviso ai creditori che potranno opporsi nelle forme previste.

Percorso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali
La disposizione6, introdotta al Senato, intende accordare un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, da attivare nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi.

E’ espressamente stabilito che il locatario ed il locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.

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