Segreti Commerciali
Dal 22 giugno 2018 in vigore il D.Lgs 63/2018 sulla protezione del Know how.
Ampliata la tutela del segreto industriale, incrementate le misure di cautela, introdotto un indennizzo in sede di liquidazione del danno e la previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali.
Il 7 giugno 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 11 maggio 2018 n. 63, attuativo della direttiva UE 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Il D.Lgs. 63/2018 entra in vigore il 22 giugno 2018 e apporta modifiche al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 20/2005) e al Codice Penale (modifica l’artt. 388 e sostituisce l’art. 623).
In particolare e in sintesi: con riferimento al Codice della proprietà Industriale (di seguito “CPI”) il decreto estende il divieto di acquisire, rivelare a terzi o utilizzare in modo abusivo i segreti commerciali, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente e stabilisce che l’utilizzo o la rivelazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo utilizzava o rivelava illecitamente (cfr. art. 4 D.Lgs. 63/2018, che introduce il comma 1 bis all’art. 99 CPI).
E’ stabilito, quindi, che la produzione, l’offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito di un segreto commerciale quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente (cfr. art. 4 D.lgs. 63/2018, che introduce il comma 1 ter all’art. 99 CPI).
L’art. 5 del D.Lgs. 63/2018 amplia l’art. 121 CPI e inserisce alcune cautele che il giudice può disporre nel corso del giudizio, per evitare la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento e che ritenga riservati.
Sono indicati dei parametri valutativi che il giudice deve considerare in sede di liquidazione del danno ed è introdotta la previsione di pagamento di un indennizzo, che il giudice può disporre su istanza di parte e al verificarsi di determinate condizioni. Tale misura è compensativa e non punitiva, posto che non può, in alcun caso, essere maggiore del costo di licenza per l’utilizzo dei segreti commerciali (cfr. art. 6 D.Lgs. 63/2018 e nuovo art. 124 CPI).
In alternativa alle misure cautelari, il D.Lgs. 63/2018 consente al giudice di autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l’eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore (cfr. art. 8 D.Lgs. 63/2018 e nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 132).
Il Decreto in esame prevede, infine, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali; e, in particolare, la pena della reclusione fino a tre anni o la multa da 100,00 Euro a 1.032,00 Euro in caso di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.) e la pena della reclusione fino a due anni (aumentata se il fatto è commesso tramite strumenti informatici) in caso di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.).
In allegato la tabella comparativa delle norme di legge modificate dal D.Lgs. 63/2018.
Contatti
Per maggiori informazioni, contattare il Settore Fisco e Diritto d’Impresa – Elena Tiberio (elena.tiberio@assolombarda.it – tel. 0258370731).
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