Addizionali provinciali versate negli anni 2010 e 2011: il punto della situazione

Le addizionali provinciali sono state abolite per effetto del recepimento della Direttiva Europea 2008/118/CE, a partire dal 1 gennaio 2012. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che queste accise non erano dovute dal 1 gennaio 2010.

Le addizionali provinciali

Tutte le utenze elettriche con consumi mensili fino a 200.000 kWh, per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, sono state soggette al pagamento dell’addizionale provinciale all’accisa dal 2007 al 2011 (D.L. n. 511/1988, art. 6). L’importo veniva stabilito dalle Province in un range compreso tra 9,30 e 11,40 €/MWh.
La UE (Direttiva 2008/118/CE) aveva messo in discussione le modalità di prelievo di questo tributo. Il D. Lgs. 68/2011 aveva quindi sospeso l’applicazione dell’addizionale provinciale con decorrenza 1° gennaio 2012.

La situazione

La sentenza di Cassazione n. 27101 del 23 ottobre 2019 ha dichiarato che l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica andava in realtà disapplicata subito dall’entrata in vigore della Direttiva UE n. 118/2008. Secondo la Cassazione, infatti, la normativa nazionale in tema di addizionale provinciale non avrebbe rispettato i vincoli fissati dalla Direttiva comunitaria per l’introduzione di “nuove” imposte indirette, che andassero ad aggiungersi all’Iva ed all’accisa.
Pertanto, anche le addizionali provinciali versate negli anni 2010 e 2011 devono ritenersi non dovute.

Sempre il 23 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29980, ha ribadito che il fornitore è l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione doganale delle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica indebitamente pagate. Il consumatore finale, infatti, risulta essere soggetto estraneo al rapporto d’imposta che intercorre unicamente tra l’Erario ed il fornitore (“soggetto obbligato”).
Il consumatore finale a cui sono state addebitate le imposte addizionali in eccesso da parte del fornitore, invece, può agire nei confronti del fornitore con l’ordinaria azione di ripetizione di indebito; la richiesta di rimborso diretto all’Agenzia delle Dogane sarebbe possibile solo nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato a farlo perché l’azione risulterebbe “oltremodo gravosa”.

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