Decreto Legge Aiuti-ter - Misure a sostegno delle imprese sul caro energia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Aiuti-ter che aggiorna e introduce ulteriori misure a favore delle imprese per contrastare il caro-bollette.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 del il Decreto-Legge n. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. DL Aiuti-ter) dal titolo: "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Il DL Aiuti-ter oltre ad aggiornare i provvedimenti adottati negli scorsi mesi sul tema caro-energia, introduce e rafforza alcune misure a sostegno delle imprese.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

L'art. 1 proroga la misura del Credito di Imposta anche per il bimestre Ottobre e Novembre 2022; introduce inoltre, solo per questo periodo, un rafforzamento delle aliquote di beneficio a seconda della tipologia dell'impresa.

In particolare, per l’energia elettrica, alle imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 (terzo trimestre 2019), è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022

In caso di imprese a forte consumo energetico, l’aliquota per il bimestre in oggetto sarà pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica; per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, l’aliquota sarà pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica.

In riferimento alla materia gas naturale, il decreto riconosce alle imprese (sia per quelle c.d a forte consumo di gas naturale, sia per le altre), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta relativo ai mesi di ottobre e novembre 2022, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il contributo verrà riconosciuto, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

In sintesi:

  • Credito di imposta: mesi Ottobre e Novembre 2022
TABELLA DI SINTESI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE
Periodo di riferimento Imprese
energivore
Imprese con potenza
disponibile pari o sup. 4,5 kW
Imprese
gasivore
Imprese
non gasivore
Bimestre
Ottobre e Novembre 2022
40% 30% 40% 40%

Fornitori: calcolo Extra-costo ed importo credito di imposta da parte del fornitore

L’art. 1, prevede al comma 5, la possibilità per il cliente finale, qualora si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022,  di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso  venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, di richiedere al venditore il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il venditore sarà tenuto a rispondere alla richiesta entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Fruizione del credito d'imposta - modalità e scadenze

I crediti di imposta introdotti dal DL Aiuti-ter (crediti di imposta relativi al periodo ottobre-novembre 2022) potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, entro il 31 marzo 2023.
Inoltre, possono essere ceduti solo per intero (fanno eccezione alcune casistiche) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  d’imposta relativo al periodo Ottobre-Novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle  Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti Energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.206/511, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

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