Definizione Grande Impresa - Aggiornamento chiarimenti Mise
Il Ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato i chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese e ridefinito i criteri per la definizione di grande impresa.
Premessa
Il Decreto legislativo n. 102 del 2014 obbliga le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia a effettuare una diagnosi energetica ogni 4 anni a partire dal 5 dicembre 2015.
Le aziende dotate di un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001, di un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o certificate EMAS sono esenti dall'obbligo purché all'interno dei sistemi di gestione venga effettuata una diagnosi energetica.
Definizione Grande Impresa
Il Mise aveva pubblicato un primo documento di chiarimenti a maggio 2015 con una definizione di grande impresa. Con l'aggiornamento di questo documento a novembre 2016 la definizione di grande impresa cambia.
Si definisce Grande Impresa:
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
- l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Quindi, sinteticamente e limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi energetica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, un’impresa è considerata obbligata quando il requisito occupazionale (più di 250 unità effettive) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro e/o a un totale di bilancio annuo superiore di 43 milioni.
Si invitano tutte le imprese a verificare se i requisiti sopra elencati sussistono perché aziende obbligate secondo la vecchia definizione potrebbero adesso non esserlo più.
Contatti
Per maggiori informazioni contattare il Desk Energia al numero 02 58370.431, oppure all'indirizzo email Desk.Energia@assolombarda.it.
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento