Efficienza energetica: modifiche al Decreto legislativo 102

Il Decreto legislativo 102 del 2014 è stato modificato per sanare quanto precisato dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata contro l'Italia nel 2015.

Il Decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, integra e modifica il Decreto legislativo n. 102 del 2014 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Le modifiche e le integrazioni erano necessarie per rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea, in quanto il Decreto non avrebbe correttamente recepito le diverse disposizioni della direttiva.

Si segnalano le principali modifiche: 

  • revisione e inserimento di nuove definizioni ("aggregatore", "audit energetico", "cliente finale", "rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento"...);
  • rettifiche per il calcolo dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale (equivalente a 25,6 milioni di Tep) assegnato al nostro Paese entro il 31 dicembre 2020; 
  • introduzione di una cadenza annuale (fino al 2020) per i bandi di cofinanziamento a supporto di diagnosi energetiche o di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 nelle Piccole e medie imprese (PMI); 
  • ulteriori risorse per il Fondo nazionale per l'efficienza energetica; 
  • sanzioni per i proprietari di immobili obbligati che non provvedono all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

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