Impianti termici - Calendario accensioni 2023-2024

Calendario delle accensioni degli impianti di riscaldamento per l'annualità 2023/2024.

Le Amministrazioni Comunali stanno pubblicando le ordinanze relative alla gestione degli esercizi degli impianti termici ad uso riscaldamento per l'annualità 2023/2024.

In questo momento sono disponibili i seguenti provvedimenti:

  • Comune di Milano Ordinanza n. 65 del 5 ottobre 2023 con oggetto: "Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Milano"
  • Comune di Monza Ordinanza n. 88 del 10 ottobre 2023 con oggetto: "Riduzione del periodo di esercizio, degli orari di funzionamento e delle temperature di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale sul territorio del Comune di Monza".
  • Comune di Pavia Ordinanza n. 3729 del 13 ottobre 2023 con oggetto: "Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Pavia. Posticipo dell'attivazione al 22 ottobre".

Le principali modifiche riguardano:

  • Riduzione del periodo di esercizio: 

Milano e Monza dal 22 ottobre 2023 al 8 aprile 2024;
Pavia dal 22 ottobre 2023 al 7 aprile 2024

  • Riduzione del periodo di funzionamento: max 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

c) la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria:

    • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C+ 2°C di tolleranza

 

Deroghe ed Esenzioni

l'Ordinanza del Comune di Milano prevede, comunque delle deroghe per alcune tipologie di edificio.

Deroghe al periodo/ore di funzionamento  (Deliberazione n. XI/3502 - Regione Lombardia)

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  • sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  • edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  • edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

 

Deroghe limitatamente alla durata giornaliera di attivazione (Deliberazione n. XI/3502 - Regione Lombardia)

  • edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  • impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
  • impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
  • impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16° C + 2° C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
  • impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;
  • impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;
  • impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” o “contratti di rendimento energetico”, ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).

 

Deroghe alle temperature ambiente

  • ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2 della Deliberazione n. XI / 3502, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle Rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, i Comuni possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti Energia:

Sede di Milano: tel. 02.58370.206/511, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

 

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