Imprese energivore 2024 - Delibera attuativa ARERA

ARERA ha pubblicato la nuova Delibera attuativa relativa al meccanismo di incentivazione riconosciuto alle imprese energivore, a seguito della riforma avviata dalla Commissione europea.

Sommario

  1. Requisiti
  2. Contribuzione
  3. Classi di agevolazione
  4. Green conditionality
  5. CSEA - Portale e oneri amministrativi
  6. Periodo transitorio 2024

 

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente) ha pubblicato la Delibera n. 619/2023/R/EEL del 27 dicembre 2023 contenente nell'Allegato A, le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea al Decreto Legislativo 131/2023 – articolo 3.

DISPOSIZIONI 2024 (Post Riforma)


Requisiti

Con lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea n. 2022/C/80/07 del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024 accedono alle agevolazioni le imprese che:

  • hanno conseguito un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh nell'anno precedente alla Dichiarazione (cd "anno n-1" ovvero in questo caso si tratta dei consumi del 2023);
  • sono in possesso di diagnosi energetica in corso di validità;

e devono possedere uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’Allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

c) hanno beneficiato, nell’anno 2022 o nell’anno 2023 dell'agevolazione riconosciuta alle imprese energivore perché possedevano  il codice ATECO ricompreso nel vecchio Allegato 3 o Allegato 5 con VAL > 20% delle Linee Guida CE.

Infine, le imprese non si devono ritrovare in condizione di difficoltà (art. 3 comma 2 del Decreto Legge 131/2023).

Contribuzione

Le agevolazioni si sostanziano come segue:

a) Per le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 15% della componente ASOS e lo 0,5% del VAL;

b) Per le imprese a rischio di rilocalizzazione, nella misura del minor valore tra il 25% della componente ASOS e l’1% del VAL

c) con riferimento alle imprese che hanno beneficiato dell'agevolazione nell’anno 2022 o nell’anno 2023 secondo i criteri già esposti in precedenza:

  1. per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del VAL (valore aggiunto lordo) dell'impresa;
  2. per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del del VAL (valore aggiunto lordo) dell'impresa;
  3.  per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del (valore aggiunto lordo) dell'impresa.

Si precisa che le imprese ricadenti nella clausola del Grand fathering potranno beneficiare dell'agevolazione fino al 2028.

Classi di agevolazione

Ai fini della determinazione dell’agevolazione, la componente Asos1 è applicata in modo diversificato per le seguenti classi:

a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica (articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 131/2023);

b) Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione (articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto- legge 131/2023;

c) Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 131/2023);

d) Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che pur non operando in alcuno dei settori di cui alle precedenti lettere b) e c), hanno beneficiato, nell’anno 2022 o nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, esclusivamente perché in possesso di codice ATECO ricompreso nel vecchio Allegato 3 o Allegato 5 con VAL > 20% delle Linee Guida CE.
In sostanza vengono escluse dal meccanismo quelle imprese che nel vecchio ordinamento (2018) percepivano le agevolazioni solo perché erano ricomprese negli elenchi CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) 2013 o 2014.

Di conseguenza, la componente ASOS si articola nelle classi Asos1, Asos2 e Asos3, con aggiornamento trimestrale (pubblicazione Delibera Arera con tabelle di riferimento).

Le imprese possono inoltre richiedere il pagamento diretto del contributo minimo dovuto in percentuale del VAL, si tratta della classe VALRX (anch’esso sarà diverso in base alla classe di appartenenza VALR1, VALR2 e VALR3).

Nel caso in cui venga espressa questa preferenza, l’ASOS sarà pari a 0. Va comunque sottolineato che lo schema del VAL è ugualmente da compilare anche nel caso in cui le imprese non scelgano questa modalità di determinazione del contributo minimo.

Qualora l’impresa scelga di aderire all’opzione VAL, CSEA procederà al calcolo degli importi dovuti e li comunicherà attraverso il portale elettrivori.

Gli importi saranno divisi in due rate uguali da versare in acconto entro il 30 giugno e in saldo entro il 31 dicembre (anno “n” in questo caso si tratta del 2024); infine entro il 31 maggio dell’anno “n+1” (in questo caso 2025), CSEA effettuerà i calcoli di conguaglio che potranno essere con segno positivo o negativo e che dovranno essere eventualmente pagati entro il 30 giugno (anno “n+1” in questo caso 2025). Per ogni contributo da pagare, CSEA invierà a mezzo pec, le modalità e le tempistiche di versamento.

Tabella riepilogativa della misura

Classi

Livello di contribuzione Asos

Casistiche

Classe 1

Alto rischio rilocalizzazione
lettera a) DL 131/2023 art. 3 comma 1

minor valore tra  (15% Asos; 0,5% VAL) -

Classe 2

Rischio rilocalizzazione
lettera b) DL 131/2023 art. 3 comma 1

minor valore tra (25% Asos; 1% VAL)


Art. 3 comma 5 del DL 131/2023 

minor valore tra ((15% Asos; 0,5% VAL)

Solo nel caso in cui il 50% del consumo di EE è coperto da fonte rinnovabile di cui :
- almeno il 10% da PPA
oppure
- almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito (o in prossimità)

Classe 3

"Grand fathering" clausola
lettera c) DL 131/2023 art. 3 comma 1

2024; 2025; 2026: minor valore tra (35% Asos; 1,5% VAL) 

2027: minor valore tra (55% Asos; 2,5%VAL) 

2028: minor valore tra (80% Asos; 3,5%VAL)

N.B. Per la Classe 3 le agevolazioni sono annullate a partire dall'anno 2029

Art. 3 comma 6 del DL 131/2023 

minor valore tra ((35% Asos; 1,5% VAL)

Solo nel caso in cui il 50% del consumo EE è coperto da fonte rinnovabile di cui :
- almeno il 10% da PPA
oppure
- almeno il 5% garantito da energia prodotta in sito (o in prossimità).

 Se sussiste questa casistica i parametri di contribuzione sono validi anche per le annualità 2027 e 2028. 

Green conditionality

Le imprese, per poter effettuare la Dichiarazione energivora, devono essere in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità e inserita all’interno del Portale Enea Audit102, inoltre dovranno effettuare una dei seguenti interventi:

  • attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
  • ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;
  • investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.

CSEA - Portale e oneri amministrativi 

Il portale è reso disponibile da CSEA. Di norma, viene aperto due volte all'anno in sessione ordinaria entro il 1° ottobre dell’anno "n-1" (per la Dichiarazione 2024 si è già aperto a dicembre 2023) e in sessione suppletiva invece entro il 1° marzo dell’anno "n" (per la Dichiarazione 2024 si deve ancora aprire). In sessione ordinaria, le imprese hanno 45 giorni dall’apertura del portale per rilasciare la dichiarazione per competenza; diversamente, in sessione straordinaria, hanno 30 giorni.

Sempre CSEA effettua controlli di legittimità e coerenza. Le imprese, da parte loro, hanno la possibilità di rettificare una precedente dichiarazione, ad esempio nel caso in cui vi sia un cambiamento nella classe di agevolazione.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la gestione del portale e dell’elenco energivori, le imprese versano un contributo pari a 50 € se si sono registrate durante la sessione ordinaria, 300 € per la sessione suppletiva.

Periodo transitorio 2024

L’Allegato alla delibera si conclude con una serie di indicazioni specifiche per l’anno 2024: il primo elenco di imprese elettrivore sarà pubblicato in data 18 gennaio con applicazione della metodologia di agevolazione secondo le componenti Asos1, Asos2 e Asos3. Tali imprese potranno, se lo desiderano, richiedere l’applicazione del contributo minimo in relazione al VAL anziché dell’agevolazione rispetto alla componente ASOS.

Il portale verrà aperto per la sessione suppletiva dopo il 1° febbraio e comunque successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo del MASE.

Contatti

Gli Esperti Energia di Assolombarda sono a disposizione per ulteriori informazioni:

___________

Note

1 Asos: si tratta della parte più importante all'interno degli oneri generali del sistema elettrico e con questa componente si finanziano gli incentivi al settore delle energie rinnovabili e alla cogenerazione.

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