Super deduzione dei costi per le nuove assunzioni: pubblicato il decreto attuativo
È stato pubblicato dal MEF il DM 25 giugno 2024, che definisce le disposizioni attuative dell’agevolazione
Con il DM 25 giugno 2024 sono state individuate le modalità di attuazione della super deduzione del costo del lavoro, introdotta dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 216/2023.
La norma stabilisce che, per i titolari di reddito d’impresa e i professionisti, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, al ricorrere di precise condizioni, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Laddove il personale nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (identificate nell’Allegato 1 del Decreto Legislativo 216/2023), il costo del personale è incrementato di un ulteriore 10%.
Di seguito si delineano le caratteristiche principali dell'istituto. Per l'analisi puntuale della misura agevolativa si rinvia alla sezione del sito dedicata alla riforma fiscale e alla relativa Guida, completa con tutti gli approfondimenti normativi.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della super deduzione:
- i titolari di reddito d’impresa:
- le società di capitali e gli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- gli enti non commerciali, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
- le società ed enti non residenti, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- le società di persone e le imprese individuali;
- gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
Esercizio dell'attività per 365 giorni
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), ovvero nei 366 giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024. Sono, quindi, escluse le imprese, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, costituite dal 2 gennaio 2023,
Soggetti e attività esclusi
Oltre alle imprese costituite dal 2 gennaio 2023, sono inoltre escluse dall’agevolazione:
- le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa;
- le attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico ai fini dell’IRPEF e dell’IRES, come per esempio il regime forfetario;
- gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa.
Condizioni per applicare il beneficio
La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato se ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni:
- il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (c.d. “incremento occupazionale”);
- se al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari), il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente (c.d. “incremento occupazionale complessivo”); a tal fine, non occorre considerare i decrementi infragruppo.
In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.
In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, occorre fare riferimento alla forma contrattuale prevista dall’articolo 1 del DLgs. 81/2015, nonché a tutte quelle assimilabili sulla base della disciplina giuslavoristica.
Calcolo dell’incremento occupazionale
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, rilevano:
- la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d’imposta 2024; ai fini del calcolo dell’agevolazione, tuttavia, occorre però considerare il costo sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione;
- i lavoratori part time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
- i soci lavoratori di cooperative, in quanto sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti.
Al contrario, non rilevano:
- i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- i lavoratori assunti a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.
Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato non assumono rilevanza i dipendenti acquisiti per effetto di cessione del contratto di lavoro o all'esito di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti d’azienda) che determinino il subentro dell'avente causa nel contratto di lavoro, sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.
In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del 2024.
I dipendenti assunti a tempo indeterminato dal dante causa nel 2024 rilevano sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Gruppi societari
Nel caso di un "gruppo interno" 1, il beneficio è subordinato alla verifica della sussistenza, in relazione al gruppo considerato nel suo insieme, sia dell'incremento del numero di nuovi assunti a tempo indeterminato che dell'incremento del numero complessivo di dipendenti.
Poiché l’incremento occupazionale è determinato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è a tale data che andrà definito il perimetro del gruppo. Inoltre, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale in capo al gruppo nel suo complesso, non rilevano i dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di aziende.
Misura della agevolazione
Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%.
La maggiorazione del 20% si applica al minore tra:
- il costo del lavoro effettivamente riferibile ai nuovi assunti, risultante dal conto economico (B.9);
- l’incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico (B.9) nell’esercizio 2024 rispetto al 2023.
Il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa per i nuovi assunti è determinato ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile, come indicato dall’OIC 12.
Si tratta, in particolare, delle seguenti voci di bilancio:
- B9) Per il personale
- B9a) Salari e stipendi
- B9b) Oneri sociali
- B9c) Trattamento di fine rapporto
- B9d) Trattamento di quiescenza e simili
- B9e) Altri costi
Ai fini del calcolo dell’agevolazione, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato, occorre considerare il costo sostenuto in relazione a quest’ultimo solo a decorrere dalla data di conversione.
I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, i costi rilevano secondo il principio di cassa.
Per le società facenti parte di un gruppo interno, ciascuna società riduce il costo da assumere ai fini della maggiorazione, di un ammontare percentuale pari al rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo.
Maggiorazione per le categorie meritevoli di maggiore tutela
Il costo del personale è incrementato di un ulteriore 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Dlgs n. 216/2023.
Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
Utilizzo dell’agevolazione
L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa. Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI 2025 (relativo al periodo d’imposta 2024). Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Determinazione degli acconti
Nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni in esame. Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni.
Note
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Ministeriale per "gruppo interno" si intende l'insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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