Non punibilità per impossibilità ad adempiere
La Legge delega attribuisce uno specifico rilievo nell'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso.
La relazione di accompagnamento specifica che il fine è di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali in caso di fatti a lui non imputabili per causa di "forza maggiore".
Attenuante del pagamento del debito
Il pagamento del debito, compresi sanzioni e interessi anche a seguito di una qualsiasi procedura conciliativa (accertamento con adesione, rottamazione dei ruoli, conciliazione giudiziale), può avere effetto di attenuante o di causa di non punibilità ai fini penali, sempre che il tutto avvenga entro l'inizio del dibattimento penale di primo grado.
La necessità di pagare l'intero debito entro l'inizio del dibattimento penale di primo grado è infatti disarmonica rispetto ai termini previsti per il pagamento delle somme in ambito tributario, laddove sono previste forme rateali di estinzione del debito.
Effetti sul contenzioso tributario della sentenza penale di assoluzione
A certe condizioni, i decreti delegati dovranno prevedere l'effetto sul versante tributario del giudicato penale assolutorio.
Attualmente, infatti, il giudice tributario non può recepire acriticamente la sentenza del giudice penale.
Nelle previsione della Legge delega, invece, ove il contribuente/imputato sia assolto "perché il fatto non sussiste" o "perché non ha commesso il fatto", bisognerà prevedere che "i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi".
Allo stesso modo, per le sanzioni penali bisognerà attribuire specifico rilievo alle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.