Pubblicati i nuovi Indirizzi regionali sui tirocini della Regione Lombardia

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nr. 45 di venerdì 8 novembre 2013, la Regione Lombarda ha adottato i nuovi Indirizzi in materia di tirocini che sostituiscono le linee-guida del marzo 2012. La nuova regolamentazione tiene conto delle disposizioni contenute nell’accordo Stato-Regioni del gennaio 2013.

Con la pubblicazione sul BURL1 la Regione Lombardia ha adottato i nuovi Indirizzi in materia di tirocini che sostituiscono le "linee-guida" del marzo 2012. La nuova regolamentazione fa seguito all’accordo Stato-Regioni del gennaio 2013 (Cfr. contenuti correlati).

Nello stesso numero del BURL sono contenute anche la disposizioni attuative contenenti gli standard minimi per la stesura di convenzioni e progetti formativi di tirocinio, oltre alle indicazioni operative per tirocini di cittadini extra-UE residenti all'estero (Cfr. contenuti correlati).

I nuovi Indirizzi regionali entrerano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè il 9 dicembre 2013. Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore dei nuovi Indirizzi continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio2.

Nei nuovi Indirizzi si ribadisce che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa, oppure uno strumento di politica attiva finalizzato all’orientamento, all’occupabilità e all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Si evidenziano, di seguito, gli elementi della normativa di maggiore interesse per le imprese.

Sommario

1. Aziende multi-localizzate
2. Tipologie di tirocini

    • Tirocini curriculari
    • Tirocini extra-curriculari

3. Requisiti delle aziene ospitanti
4.
Requisiti del tutor aziendale
5. Sospensioni
6. Limiti all’attivazione dei tirocini
7. Limiti al numero di tirocini
8. Indennità di partecipazione
9. Monitoraggio, controllo e disciplina sanzionatoria

1. Aziende multi-localizzate

In caso di tirocini presso aziende che hanno sedi operative in Regioni diverse, l’azienda può utilizzare alternativamente:

  • la normativa della Regione (o della Provincia autonoma) nel cui territorio il tirocinio è realizzato;
  • la normativa della Regione dove è ubicata la sede legale3; in questo caso il principio dell’accentramento vale anche per le comunicazioni obbligatorie4 .

Nel caso di tirocini che prevedono attività in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione dove è attivato il tirocinio.

2. Tipologie di tirocini

Viene confermata la bipartizione tra tirocini curriculari e tirocini extra-curriculari5:

2.1 Tirocini curriculari

I tirocini curriculari si effettuano a favore di persone iscritte e frequentanti percorsi scolastici o formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico.
I tirocini curriculari sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio.
I tirocini curriculari si applicano a corsi di istruzione o formazione di livello secondario (scuola, formazione professionale), terziario (lauree, master universitari, dottorati, ITS, IFTS etc.), oppure realizzati da istituti di alta formazione riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.
I tirocini curriculari devono essere realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolti al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico.

La nuova disciplina rende, più semplice e “alleggerito” il ricorso ai tirocini curriculari. Infatti, ai tirocini curricolari non si applicano:

  • il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
  • i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
  • i vincoli di non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, o di avere in corso procedure di CIG per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Inoltre, per i tirocini curriculari è possbile:

  • non effettuare le comunicazioni obbligatorie;
  • non corrispondere l'indennità di partecipazione.

2.2 Tirocini extra-curriculari

I tirocini extra-curriculari sono di due tipi:

a) Tirocini “formativi e di orientamento”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Durata massima: 6 mesi, proroghe comprese. 
Destinatari: Soggetti che, al momento dell'attivazione del tirocinio, abbiano conseguito un titolo di studio da meno di 12 mesi e che siano inoccupati in cerca di occupazione o disoccupati o occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo ridotto (part-time).

b) Tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.
Durata massima: 12 mesi proroghe comprese.
Destinatari: Soggetti inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati, lavoratori sospesi, in mobilità, occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto (part-time).

3. Requisiti delle aziende ospitanti

Per poter ospitare tirocinanti, l’azienda:

  • deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • deve essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili6;
  • nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
  • ad avvio del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

4. Requisiti del tutor aziendale

Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
Ogni tutor aziendale può accompagnare:

  • fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari contemporaneamente.
  • fino a un massimo di tre tirocinanti extra-curriculari contemporaneamente;

5. Sospensioni

Il tirocinio deve essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate dell'azienda ospitante (per es. chiusure estive o natalizie).
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

6. Limiti all’attivazione dei tirocini

Si può realizzare con la stessa persona un solo tirocinio extra-curriculare, indipendentemente dalla tipologia utilizzata (“di formazione e orientamento” oppure “di inserimento/reinserimento”).
Non si possono proporre tirocini a persone con le quali si sono avuti precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.
Non si può ricorrere a tirocinanti:

  • per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
  • per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
  • per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.

7. Limiti al numero di tirocini

Per quanto riguarda il numero di tirocinanti ospitabili contemporaneamente, i nuovi Indirizzi regionali lombardi confermano la base di calcolo sul totale delle “risorse umane” presenti nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio.
Per “risorse umane” si deve intendere:

  • il titolare e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
  • i lavoratori con contratto a tempo indeterminato
  • i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale e i soci lavoratori di cooperative, con contratto di almeno 12 mesi.

I limiti numerici sono i seguenti:

  • imprese composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: un solo tirocinante;
  • imprese con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: massimo due tirocinanti;
  • imprese con risorse umane in numero superiore a 20: numero di tirocinanti non superiore al 10% con arrotondamento all’unità superiore.

8. Indennità di partecipazione

Per la partecipazione ai tirocini extra-curriculari l’azienda è tenuta a corrispondere ai tirocinanti un’indennità il cui importo viene esplicitato nel progetto formativo di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. 
L'indennità minima potrà essere riducibile a 300 euro mensili se si prevede di corrispondere i buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa, oppure quando l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
L’indennità di partecipazione non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali.
Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

9. Monitoraggio, controllo e disciplina sanzionatoria

La Regione promuove il monitoraggio sistematico degli esiti occupazionali dei tirocini, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie. Sulla base di questo monitoraggio sarà redatto un rapporto annuale, pubblicato sul sito della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro .
I nuovi Indirizzi regionali prevedono l’applicazione delle sanzioni vigenti in materia di lavoro, nonché sanzioni amministrative per il mancato riconoscimento dell’indennità obbligatoria.
La Regione si riserva di effettuare controlli sulla base dei dati di monitoraggio al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto dai presenti Indirizzi e di quanto stabilito dalle specifiche convenzioni di tirocinio.
In caso di violazioni, la Regione sanziona il soggetto promotore accreditato e provvede alla segnalazione dei casi riscontrati al Servizio Ispezione del Lavoro.

Note

(1) B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 45 - Venerdì 08 novembre 2013.

(2) Cfr. le seguenti notizie:

(3) Art. 2 comma 5ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13.

(4) Art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(5) I nuovi indirizzi regionali prevedono anche altre forme particolari di tirocini tra cui:

  • i tirocini (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento) in favore di persone disabili e di persone svantaggiate;
  • i tirocini estivi di orientamento promossi durante le vacanze estive a favore di giovani iscritti a un ciclo di studi presso un’istituzione scolastica.

(6) Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.

 

Contatti

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