Tirocini curriculari ed extracurriculari – Chiarimenti di Regione Lombardia a seguito del DPCM 3 novembre 2020

Le disposizioni sono valide fino al prossimo 3 dicembre.

La Regione Lombardia ha provveduto a fornire alcune indicazioni operative in materia di tirocini a seguito della pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020 e del relativo inserimento del territorio regionale nella cd. “zona rossa”.

La Regione Lombardia ha precisato che le esperienze di tirocinio - sia curriculare, sia extracurriculare - sono consentite se le attività lavorative in cui devono svolgersi non sono state sospese o soggette a restrizioni, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli delle rispettive aziende.

Ove compatibile con l’attività e gli obiettivi formativi, le attività di tirocinio possono essere svolte in modalità a distanza assimilabili allo smartworking.

Per quanto riguarda i tirocini curriculari previsti nell’ambito dei percorsi di formazione regolamentata (es. professioni sanitarie etc.), si ricorda che gli stessi possono essere svolti solo in presenza.

Inoltre, la Regione Lombardia ha richiamato alcune disposizioni in materia di tirocini extracurriculari, di cui si evidenziano di seguito i principali contenuti.

1) Protocolli di sicurezza

Ai tirocinanti si applicano le indicazioni operative di cui alle ordinanze regionali e gli stessi protocolli di sicurezza definiti a livello nazionale.

Prima dell’attivazione di un tirocinio è necessario verificare:

  • la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della formazione del tirocinante (e quindi che non vi siano restrizioni all’esercizio dell’attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
  • la presenza delle condizioni, come richiesto dalle disposizioni governative e regionali, che assicurino adeguati livelli di protezione per lo svolgimento delle attività in azienda da parte dei lavoratori (uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, orari etc.).

In assenza di tali presupposti, il tirocinio non può essere attivato o riattivato nel caso di una precedente sospensione. Qualora, nel corso del tempo, tali presupposti venissero a mancare, il tirocinio dovrà essere sospeso. Il compito di verificare la sussistenza dei requisiti sopra richiamati è in capo al soggetto promotore.

2) Gestione dei tirocini extracurriculari nei casi di sospensione delle attività

Nei casi in cui le attività lavorative siano sospese o soggette a riduzione, è possibile adottare le seguenti soluzioni:

a) Sospendere il tirocinio, nelle seguenti ipotesi:

  • chiusura delle attività aziendali a seguito di provvedimenti restrittivi;
  • effettiva sospensione dei lavoratori (in CIG, CIGD, Fondi bilaterali e qualunque altro tipo di ammortizzatore) che appartengono alla stessa unità operativa e che sono adibiti alle stesse mansioni del tirocinante, salvo accordi sindacali.

b) Far svolgere l’esperienza presso il domicilio del tirocinante in modalità a distanza assimilabili allo smartworking, nei casi in cui gli obiettivi del piano formativo siano riconducibili a profili professionali che consentono uno svolgimento dell’esperienza formativa non in presenza. In tali casi, il soggetto ospitante dovrà assicurare la costante disponibilità del tutor aziendale all’assistenza per il tramite di adeguata tecnologia. Inoltre, il soggetto ospitante dovrà acquisire il parere relativo allo svolgimento del tirocinio in modalità assimilabile allo smartworking, sia del tirocinante, sia del soggetto promotore quale "garante" dell’esperienza formativa.

c) Interrompere il tirocinio qualora gli obiettivi formativi non siano conseguibili data l’attuale situazione. Qualora le parti interessate decidano di non procedere con il recupero del tempo di sospensione attraverso la proroga della durata iniziale, la chiusura anticipata del tirocinio dovrà essere formalizzata e motivata. Di conseguenza, al momento dell’inserimento della comunicazione di cessazione del tirocinio nella piattaforma gestionale GEFO, dovrà essere allegato un documento che riporti le motivazioni del mancato recupero del periodo di sospensione.

3) Proroga del tirocinio extracurriculare

I soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare possono convenire di prorogare il tirocinio in caso di scadenza naturale dello stesso, oltre che per eventi eccezionali definiti da provvedimenti delle autorità competenti. In relazione alle due differenti circostanze il soggetto promotore attiverà due procedure di proroga del tirocinio extracurriculare alternative tra loro:

a) Proroga per termine naturale del tirocinio extracurriculare

Il tirocinio extracurriculare può essere prorogato in presenza di specifici requisiti:

  • un tirocinio inizialmente programmato di sei mesi (con un Piano Formativo Individuale che preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF livello 2 e 3) può essere prorogato fino a un massimo di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di una/o più competenze referenziate con EQF di almeno livello 4;
  • un tirocinio inizialmente programmato in dodici mesi (con un Piano Formativo Individuale che preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) non può essere prorogato;
  • un tirocinio inizialmente programmato in sei mesi (con un Piano Formativo Individuale che preveda l’acquisizione di competenze referenziate con EQF di almeno livello 4) può essere prorogato di ulteriori sei mesi qualora, nel corso della proroga, si preveda l’acquisizione di almeno una nuova competenza referenziata con EQF di livello 4.

La proroga deve avvenire entro la scadenza del tirocinio.

b) Proroga per recupero sospensione durante l'emergenza sanitaria

Il tirocinio extracurriculare può essere prorogato al fine di recuperare i periodi di sospensione (che non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio) per motivi legati all’emergenza epidemiologica e per fruizione di ammortizzatori da parte dei soggetti ospitanti. Al fine di permettere al tirocinante, in caso di eventi indipendenti dalla propria volontà, di raggiungere gli obiettivi formativi previsti, i soggetti coinvolti nel tirocinio extracurriculare possono convenire di prorogare il tirocinio per “recuperare” le giornate di sospensione non fruite.

La proroga per sospensione del tirocinio durante l’emergenza COVID-19:

  • è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, compresa la volontà delle parti stesse;
  • deve prevedere lo stesso soggetto promotore e ospitante presenti nel tirocinio da prorogare;
  • deve essere effettuata entro la data di rientro del tirocinante e comunque entro la data di naturale scadenza del tirocinio da prorogare;
  • comporta, da parte del soggetto promotore, l’aggiornamento e la formalizzazione di proroga del Piano Formativo Individuale inizialmente previsto nel tirocinio da prorogare.

Al termine della proroga, potrà comunque essere attivata una proroga di tirocinio di cui al precedente punto a), in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

Infine, si precisa che i periodi di quarantena obbligatoria o di isolamento fiduciario fino all’esito definitivo di negatività dovuti al COVID-19, possono essere considerati “sospensione per giustificato motivo” e quindi recuperati successivamente nel rispetto della durata massima prevista dalle Linee di indirizzo regionali in materia di tirocini. Il rientro del tirocinante dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio COVID-19 emanate dal governo e dalle autorità sanitarie competenti.

4) Completamento del tirocinio extracurriculare – Tirocinio a completamento

Nel caso in cui il tirocinio sia scaduto naturalmente durante il periodo di emergenza sanitaria, sarà possibile attivare un “nuovo” tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante per un periodo aggiuntivo pari a quello trascorso in sospensione e comunque non inferiore a 30 giorni solari, fermo restando il rispetto della durata massima del tirocinio prevista dalla normativa regionale.

Il soggetto promotore, quindi, verificata la volontà delle parti e la sussistenza di tutte le condizioni necessarie alla ripresa del percorso, potrà procedere con un tirocinio a completamento. L’attivazione di un tirocinio a completamento, fermo restando il complessivo rispetto della normativa regionale, è subordinata alla verifica, da parte di tutte le parti coinvolte, delle condizioni necessarie alla ripresa del percorso formativo, compresa la volontà delle parti stesse.

Al termine del tirocinio a completamento, potrà comunque essere attivata una proroga di tirocinio in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale.

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