Legge di bilancio 2022 e tirocini: disposizioni già operative

La Direzione centrale dell’Ispettorato del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito ad alcune disposizioni in materia di tirocini contenute nell’art. 1, commi 721-726 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

Nello specifico, accanto a disposizioni di futura applicazione che prevedono la definizione di nuove Linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni che dovranno poi essere recepite delle singole Regioni, la Legge di bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere, invece, già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Indennità di partecipazione

Relativamente all’indennità di partecipazione, il comma 721 lett. b), prevede il riconoscimento di una congrua indennità, il cui importo è stabilito dalle attuali Linee guida regionali.

Il successivo comma 722 stabilisce, di conseguenza, che la mancata corresponsione dell’indennità comporta a carico del soggetto ospitante l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 6.000 euro.

Va tenuto però presente che in Regione Lombardia questa disposizione era già prevista per cui nulla cambia per le aziende lombarde.

Ricorso fraudolento al tirocinio

Il comma 723 stabilisce che “il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.”

Tale disposizione introduce nuovi precetti che sono immediatamente operativi.

In tal senso, al fine di valutare la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà a oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative fornite dall’Ispettorato.

La violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio.

Si tratta pertanto di una sanzione penale, punita con pena pecuniaria, che è soggetta alla prescrizione obbligatoria, la quale è finalizzata a far cessare il rapporto in essere per violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.

Il contenuto del provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del comma 723, il quale fa salva la possibilità - su domanda del tirocinante - di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una eventuale richiesta in tal senso.

Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza

Rispetto all’obbligo di comunicazione dei tirocini, previsto dal comma 724, l’Ispettorato ritiene si applichi unicamente ai tirocini extracurriculari, in coerenza con i precedenti orientamenti normativi.

Infine, il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

L’inciso “integrale” è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica il tirocinante alla figura del lavoratore.

Anche queste ultime due disposizioni sono da tempo già operative nel territorio lombardo.

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