Dal 22 aprile è entrato in vigore il D.M. 2 marzo 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile) contenente il glossario dell'edilizia libera, ossia l'elenco delle principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Ovviamente, anche per gli interventi considerati "liberi" resta fermo il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004). In totale il glossario contiene 58 interventi che non necessitano di alcuna comunicazione o permesso e diviene valido in tutta Italia, poiché le Regioni non devono recepirlo.
L'adozione del glossario era prevista dal D.Lgs. n. 222/2016, cosiddetto "decreto SCIA 2", che demandava al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’emissione di un decreto con l’elenco delle principali opere edilizie, l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte. Il ministero ha ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del decreto SCIA 2, adottare il glossario delle sole opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, in seguito il glossario unico sarà completato con successivi decreti in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante le altre comunicazioni, segnalazioni e permessi edilizi (CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire).
L’elenco è da considerarsi non esaustivo, ma di certo dirimente di diversi dubbi interpretativi sorti negli anni e che hanno portato a diverse prassi adottate comune per comune.