Decreto Ristori quater - Aspetti Previdenziali

Il DL 157 del 30 novembre 2020 (Decreto Ristori quater) ha introdotto ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito riportiamo gli aspetti aventi natura previdenziale.

Misure in materia di Ammortizzatori sociali (Art. 13)

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1, del DL 104 (Decreto Agosto) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.

Sospensione versamenti contributivi (Art. 2)

I versamenti contributivi e assistenziali aventi scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

La sospensione è applicata, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149 del 9 novembre 2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 del medesimo Decreto-Legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate sempre ai sensi del DPCM e del Decreto Legge sopra citati.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (Art. 9)

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del DL 137 del 28 ottobre 2020, è erogata un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in oggetto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nello stesso periodo e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.

E' riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel stesso periodo;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo sopra citato siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo periodo di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • assenza di titolarità di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, con un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto, con un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità sopra elencate non sono tra loro cumulabili.
La domanda per ottenere l’indennità deve essere presentata all'INPS entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda e secondo le modalità stabilite dall’Istituto.
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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