Nuove norme in materia di Ammortizzatori Sociali Covid - Indicazioni INPS

L’INPS fornisce indicazioni sulle novità apportate dal Decreto Agosto in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e Cassa Integrazione in Deroga.

Modifiche in materia di trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

La norma introdotta dal Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9, nel medesimo arco temporale per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e decorso il precedente periodo di 9 settimane.
La previsione normativa, dunque, consente l’accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.

I periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti Decreti-Legge che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal Decreto Agosto.

Un’importante novità introdotta dal Decreto in oggetto riguarda la modifica del criterio di conteggio degli ammortizzatori sociali prevedendo che l’utilizzo delle settimane sia ora possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito.

Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

L’INPS chiarisce che i lavoratori per i quali è possibile chiedere queste ulteriori 18 settimane, sono quelli che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

Modalità di richiesta delle prime 9 settimane

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.

Laddove le aziende, avendo esaurito i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa, avessero nel frattempo richiesto trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale” su espressa richiesta dei datori di lavoro. A tal fine, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.

Con riferimento, invece, alle domande di assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà, l’azienda interessata a modificare la causale, dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente domanda e inoltrare nuova apposita domanda con causale “COVID-19 nazionale”. A tal fine, per il FIS, le aziende provvederanno a inviare comunicazione nel cassetto previdenziale indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare.

Ulteriore periodo di 9 settimane

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica e con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
Per quanto riguarda questo ulteriore periodo i datori di lavoro provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.
Quest’ultima dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica sul portale dell’INPS, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.

Poiché l’Istituto a decorrere dal 1° ottobre 2020 non rilascia più nuovi PIN, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta autenticati, in base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno osservare le seguenti modalità:

  • CIGO: da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”;
  • CIGD: da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;
  • FONDI: da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menù a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”’.

Aspetti contributivi

Per quanto riguarda le seconde 9 settimane è stato introdotto il versamento del contributo addizionale a carico delle aziende, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, e pari:

  • al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover versare il predetto contributo.
L’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione adottato dall’Istituto.

Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.
Per quanto riguarda la dichiarazione di responsabilità le aziende dovranno autocertificare la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato oppure il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale.
L’Istituto ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro e che pertanto quest’ultimi se soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

Le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di integrazione salariale Covid, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”.
I datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane volessero accedere al secondo periodo di ulteriori 9 devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS.

Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinario - che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.

Trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)

La domanda di CIGD, da inviare esclusivamente all’INPS, dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di Cassa Integrazione in Deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate si precisa che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto una prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; tutte le altre aziende, invece, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

Termini di trasmissione delle domande

Il termine di invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il Decreto Agosto ha fissato inoltre al 30 settembre i termini ultimi di invio per i periodi di sospensione o riduzione iniziati nei mesi di luglio e agosto 2020.
Il Ministero ha segnalato l’esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31 ottobre 2020, anche in ragione di una imminente soluzione legislativa. Pertanto, il termine del 30 settembre viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31 ottobre saranno definite successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto agosto.

Modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS e termini di trasmissione delle istanze

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Anche relativamente ai termini di trasmissione dei dati utili al pagamento, l’INPS ha previsto lo slittamento del termine dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Con riferimento al pagamento diretto viene confermata la possibilità di poter richiedere un anticipo pari al 40% dell’importo dovuto ai lavoratori.
Al riguardo, si ricorda che la presentazione delle domande di CIGO, di CIG in Deroga e di ASO, a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, entro i termini di decadenza sopra indicati, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimarranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19

E’ stata prevista una nuova tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

La disposizione ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ne consegue che detta particolare prestazione non potrà riguardare soggetti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO.
In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, assegno ordinario e CIGD.
Le istanze di accesso al trattamento spettante devono essere trasmesse esclusivamente all'Istituto, a pena di decadenza, entro 15 ottobre 2020.

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.
La procedura informatica e le istruzioni operative saranno rese disponibili a breve da parte dell’Istituto.

Cassa integrazione straordinaria per le aziende del settore aereo

Il Decreto estende il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali al momento della sottoscrizione dell’accodo previsto dalla norma.

Per l’autorizzazione al trattamento di CIGS, della durata massima di 10 mesi, è necessaria la preventiva sottoscrizione di un accordo in sede governativa.
Occorre altresì che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

  • sussistano prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
  • vengano posti in essere, dalla Regione o dalle Regioni interessate, specifici percorsi di politica attiva del lavoro secondo le modalità indicate nell'accordo sottoscritto in sede governativa.

Il trattamento di CIGS in argomento non è soggetto all’obbligo del pagamento del contributo addizionale e per tale strumento è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda, infine, che i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria dovranno versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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