Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Ristori" - Principali disposizioni giuslavoristiche e previdenziali

È in vigore da oggi, 29 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 che contiene ulteriori misure in tema di salute, sostegno a lavoratori e imprese, sicurezza e giustizia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riportiamo le principali misure previste dal Decreto in materia di lavoro e previdenza.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, Cassa integrazione in deroga, disposizioni in materia di licenziamento ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono la Cassa integrazione (Art. 12)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cigo, Fis e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.
Tali settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 ed i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del cd Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove sei settimane.

L’ulteriore periodo di ammortizzatori sociali è riconosciuto ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato e decorso il secondo periodo di nove settimane di cui al Decreto Agosto, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I datori di lavoro che presentano domanda per i nuovi periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.

Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato come sopra esposto. L'Inps autorizza i trattamenti e sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, viene applicata l’aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto in oggetto.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i termini di sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto, se tale ultima data risulta posteriore. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L'Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande.

I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo.

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Fino alla stessa data, resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima Legge.
Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione Naspi.
Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, che non richiedono le ulteriori sei settimane e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Si evidenzia che l’applicazione del suddetto beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 13)

Per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori indicati dal Decreto 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai Codici Ateco riportati nell'allegato 1 al presente Decreto e hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (Art. 15)

Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 9 del Decreto Agosto per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto si decade dalla possibilità di presentare l'istanza per l'indennità di cui all'art. 9 predetto.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in oggetto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. 

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, come di seguito individuati: 

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • titolari di pensione.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro: 
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro che non concorre alla formazione del reddito. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con il reddito di emergenza, non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps previa domanda entro limiti di spesa. La domanda per le nuove indennità è presentata all'Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Daremo puntuale informazione dell'attuazione in via amministrativa delle elencate disposizioni, con particolare riferimento alle istanze di richiesta degli ammortizzatori sociali.

Scuole e misure per la famiglia (art. 22)

Viene modificato l’art 21 bis del DL 104/2020, relativamente alla possibilità dei genitori lavoratori di svolgere l'attività in modalità agile ovvero di utilizzare un congedo indennizzato al 50% in caso di quarantena dei figli. 

Nello specifico, per quanto riguarda la possibilità di lavorare in smart working nel caso il figlio sia in quarantena, l’età di quest’ultimo passa dai 14 ai 16 anni.

Viene poi previsto la medesima possibilità per i genitori di figli fino a 16 anni, anche nel caso in cui la scuola decida di sospendere totalmente l’attività in presenza.

Infine per quanto concerne la possibilità si usufruire alternativamente del congedo pagato al 50%, viene specificato che il medesimo diritto spetta ai genitori di figli sotto i 14 anni nel caso in cui la scuola abbia sospeso l’attività in presenza.

I genitori di figli tra i 14 e i 16 anni hanno invece diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione e contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.

Contatti

Area Lavoro e Previdenza, telefono 02-58370.336-213, e-mail .
Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail .

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