Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale - Accesso alla Naspi

L’INPS fornisce indicazioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI come disciplinato dal Decreto Agosto e relativamente alla proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI

Il Decreto Agosto ha disposto per i datori di lavoro che, non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali, la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 in materia di licenziamenti collettivi e prevede altresì che rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Inoltre è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo prevedendo altresì che restino sospese le procedure in corso.

Il sopracitato Decreto ha inoltre previsto che il divieto di licenziamento non trova applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale - che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI.

In merito a quest’ultimo aspetto, si fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di tale disposizione, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI all’INPS, dovrà essere allegato l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione.


Proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

Pertanto, in ragione di tale previsione, per l’accesso alla proroga delle indennità NASpI e DISCOLL il percettore non deve essere beneficiario delle indennità introdotte per particolari categorie di lavoratori dai Decreti che si sono susseguiti dall’inizio del periodo emergenziale.

La disposizione prevede espressamente che la proroga delle citate indennità di disoccupazione è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle medesime indennità NASpI e DIS-COLL introdotta dal Decreto Rilancio.

L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive è pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

L’Istituto precisa che per i due mesi di estensione delle indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL trovano applicazione tutti gli istituti relativi alla sospensione delle indennità in caso di rioccupazione di durata pari o inferiore a sei mesi (cinque giorni per la prestazione DIS-COLL), di abbattimento della prestazione in caso di cumulo della prestazione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, nonché l’Istituto della decadenza.

Per la proroga di due mesi delle indennità non è necessario presentare alcuna domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’estensione delle stesse.

Nel caso di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata durante il periodo di estensione delle predette indennità, queste ultime non saranno oggetto di proroga. Le eventuali somme indebitamente erogate saranno oggetto di recupero da parte dell’Istituto.

Per quanto concerne la sola prestazione di disoccupazione NASpI si precisa che anche per le ulteriori due mensilità aggiuntive verrà riconosciuta la contribuzione figurativa e, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare.

La proroga della indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico di spettanza termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Contatti

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Sede di Monza, telefono 039-3638.231, e-mail .
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