Autotrasporto merci: novità sul cronotachigrafo

Il 2 marzo 2015 è entrato in vigore una parte del Regolamento Europeo n. 165 del 2014 che modifica alcune disposizioni sull'obbligo di dotare del cronotachigrafo i mezzi destinati al trasporto merci.

Le novità più importanti riguardano l'esonero dalla normativa sui tempi di guida (e di conseguenza sull'uso del cronotachigrafo) per alcune tipologie di trasporto, che interessano soprattutto alcune fattispecie del conto proprio e i servizi postali. Lo stabilisce l'articolo 45, che modifica alcuni articoli del Regolamento 561/2006 (ossia quello che fissa le norme sui tempi di guida e di riposo). All'articolo 3 del Regolamento 561/2006 viene aggiunto un nuovo comma che esonera dall'uso del cronotachigrafo "i veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente".

Il secondo comma dell'articolo 45 modifica l'articolo 13 del 561/2006, estende da 50 a 100 km l'esonero del cronotachigrafo nei casi di: veicoli con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate usati dai "fornitori di servizi universali" (ossia i servizi postali) o per il trasporto di materiale o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della professione (comma d); veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate (comma f); veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali.
La circolare del Ministero dei Trasporti numero 4409 del 27 febbraio 2015 chiarisce l'applicazione dell'articolo 45. L’interpretazione che viene data dalla circolare è molto restrittiva, Infatti puntualizza che la fattispecie di esonero a cui fa riferimento la normativa riguarda soltanto il trasporto di materiali da utilizzare nella professione che costituisce l’attività principale del conducente. Il conto terzi, quindi, viene in ogni caso escluso. Ma soprattutto la circolare spiega, attraverso un richiamo a una sentenza della Corte di Giustizia UE (la 3820/85), che l’attività principale del conducente “non può consistere nella guida del veicolo” e che tale attività deve essere principale rispetto alla persona e non rispetto all’impresa. Su questo presupposto la stessa circolare fa un esempio concreto: quello di un conducente di un veicolo che appartiene a un’impresa commerciale che, in un raggio di 100 km, guida un autocarro di massa non superiore alle 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita. Ebbene, in un caso del genere il suo autista non è esentato dall'uso del cronotachigrafo e neppure lo è l'autista di un analogo veicolo appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.

Ulteriore novità del Regolamento europeo riguarda tutti gli autisti soggetti all'uso del cronotachigrafo e apporta una piccola modifica all'articolo 34, intitolato "utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione": il testo riprende l'analogo articolo del Regolamento 3821/1985, ma ha una nuova regola sul controllo, che recita: "Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo".

Ricordiamo gli altri articoli del Regolamento europeo entreranno in vigore il 2 marzo 2016 e fino ad allora rimane in vigore il testo del Regolamento 3821/1985. Solo allora il nuovo Regolamento sostituirà integralmente l'originario, apportando tutte le innovazioni previste dal legislatore.

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Andrea Agresti (tel. 0258370.618, email andrea.agresti@assolombarda.it).

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