Sulla GU n. 267 del 9 novembre 2021, è stata pubblicata la Legge n.156/2021 che ha introdotto tra l’altro modifiche al Codice della strada.
Riportiamo di seguito le principali modifiche di interesse per le imprese:
Art.10, comma 2, lettera b) – trasporti eccezionali: viene ribadito che è trasporto eccezionale quello eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile; viene ridotto il peso massimo ammesso di 108 ton per veicoli di più di 6 assi per tali tipologie merceologiche, le quali devono quindi avere almeno un pezzo indivisibile per giustificare l’utilizzo di un convoglio eccezionale.
Art.61, comma 2 – Dimensione dei veicoli: viene estesa la lunghezza degli autoarticolati da 16,50 a 18,75 metri, “ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e stradamare”. In altri termini, potranno circolare liberamente in Italia semirimorchi più lunghi rispetto alle dimensioni standard dell’UE, senza rientrare nel campo di applicazione dell’art.10, relativo ai trasporti eccezionali. La circolazione all’estero di tali veicoli più lunghi invece sarà consentita, ma continueranno ad essere soggetti ad autorizzazione degli Enti proprietari delle strade, negli altri Stati membri e Paesi non-UE.
Art.80, comma 8 – revisione veicoli: viene sanata la situazione legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali possono essere “revisionati” anche presso officine autorizzate, del pari dei trattori. Resta di esclusiva competenza ministeriale, la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP.
Art.180, comma 8, - documenti di circolazione e di guida: l’invito a presentarsi per esibire i documenti non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.
Art. 203 – ricorso al Prefetto: viene ammesso il ricorso al Prefetto, in caso di violazione al codice della strada, oltre che con raccomandata A/R anche per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
Art. 213 – misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa: in caso di sequestro del veicolo viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura; la medesima comunicazione conterrà l’avviso che se entro 5 gg l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione.
La legge modifica anche il Decreto Legislativo 286/2005 nei seguenti articoli:
Art.22, comma 1) - Codice “95” su Carta di qualificazione del conducente (CQC): ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”.
Art.22, comma 5-bis e 5-ter: bonus patente-CQC: dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, è riconosciuto, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2022, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell’importo di tali spese. Ai fini del riconoscimento di tale contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro 3 mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno 6 mesi. Con decreto MIMS verranno definite le modalità i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Art.22 comma 5-quinquies – addestramento neoautisti: sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di 3 mesi, in deroga a quanto disposto dall’art.54, comma 1, lettera d), del CDS.