Il documento prevede adempimenti per ogni specifico settore (aereo, autotrasporto merci, trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, ferroviario e marittimo portuale, servizi di trasporto non di linea) e costituisce un addendum del Protocollo di regolamentazione degli ambienti di lavoro tra Governo e Parti sociali del 14 marzo 2020.
Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui seguenti adempimenti comuni:
- la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere effettuata nei modi e nelle forme prescritte dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare la circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e dell’Istituto Superiore di Sanità;
- viene chiarito in maniera esplicita che le trasferte sono consentite;
- ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri;
- per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti);
- per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
Nello specifico nel settore dell’autotrasporto merci, è stabilito che:
- se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine;
- in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purchè non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori;
- nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro;
- non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
- le stesse regole si applicano per gli autisti in servizio per il cargo aereo;
- le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi;
- nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine e guanti;
- qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine;
- assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
Nel settore del trasporto pubblico stradale e delle ferrovie concesse si sottolineano le seguenti indicazioni:
- separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri;
- consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
- sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.