DPCM 10 aprile: disposizioni sulla mobilità e il trasporto delle merci - Aggiornamento

Il DPCM del 10 aprile conferma sostanzialmente le disposizioni inerenti alla mobilità e al trasporto delle merci assunte con i diversi decreti precedenti, fornendone una visione organica.

Rimangono confermati la possibilità di spostarsi per comprovate esigenze lavorative, e l’applicazione dello smartworking come modalità di lavoro da privilegiare, consentito anche per le attività produttive sospese.

Per le imprese le cui attività sono sospese, previa comunicazione al Prefetto, è sempre possibile la spedizione a terzi di merci giacenti in magazzino e la ricezione in magazzino di forniture. Allo stesso modo, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso anche l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di società terze per attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, gestione pagamenti.

Le imprese le cui attività potrebbero venire sospese con successivi decreti, potranno completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza in magazzino, entro il termine di 3 giorni dal decreto di modifica.

Rimangono confermate le disposizioni attualmente vigenti per l’ingresso in Italia delle persone fisiche, salvo ampliare a tutti i lavoratori di aziende che non hanno sede legale in Italia, e che devono entrare per comprovate esigenze lavorative, la deroga all’obbligo di quarantena di 14 giorni per permanenze di 72 ore prorogabili di ulteriori 48 ore. Pertanto, le diverse tipologie di ingressi sono così regolamentate:

  • persone fisiche ad eccezione del personale viaggiante (conducenti professionali), dei lavoratori transfrontalieri e del personale medico sanitario: al momento dell’ingresso è previsto l’obbligo di isolamento per 14 giorni presso il domicilio o la dimora;
  • personale viaggiante (conducenti professionali) di imprese con sede legale in Italia, dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per comprovati motivi di lavoro e del personale medico sanitario: obbligo di compilazione del modello di autodichiarazione del Ministero dell’Interno;
  • personale viaggiante (conducenti professionali) e delle persone fisiche per comprovate esigenze di lavoro di imprese che non hanno sede legale in Italia: obbligo di compilazione del modulo di autodichiarazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero della Salute, e permanenza massima di 72 ore eventualmente estendibile ad ulteriori 48 ore per motivate necessità.

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