Trasporti: circolare su proroga o conferma dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

Circolare del 27 luglio 2021 sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.

Il DL n.105 del 23 luglio 2021 ha prorogato il termine dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2021. Di conseguenza, tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 31 marzo 2022.
Alla luce delle nuove disposizioni, la DG MOT, come di prassi, ha emanato la circolare indicata in oggetto – allegata – con la quale ha individuato le proroghe di validità delle patenti di guida, delle carte di qualificazione dei conducenti (CQC), dei certificati di abilitazione professionali, dei certificati di formazione per i conducenti ADR, degli attestati di formazione per i consulenti ADR e delle attestazioni sanitarie, mediante modifiche alla circolare MIMS del 3 maggio 2021.
Riassumiamo di seguito i punti di maggiore interesse.

Patenti di guida
Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con le patenti rilasciate in Italia e in un Paese UE o SEE, la validità delle patenti è riconfermata secondo la seguente tabella:

Le suddette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
Riguardo invece la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, è invece riportata nella seguente tabella:

Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 31 marzo 2022), sempre che evidentemente non siano già stati rinnovati nella validità. Per la circolazione su tutto il territorio UE e SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità degli stessi documenti è così prorogata:

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Gli attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica ed i certificati di abilitazione professionale (KA,KB, ecc), gli attestati dei corsi per il
conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 31 marzo 2022).
Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR ) occorre distinguere:
- per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022;
- se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° ottobre 2021.
Analoghe scadenze ed ambito territoriale di validità sono stabilite riguardo agli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), (Accordo Multilaterale ADR M334).
Esame di ripristino CQC
Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 - prorogata al 31 marzo 2022 - può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 791 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Attestazioni sanitarie
Attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 31 marzo 2022); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica
locale.
Revisione Veicoli
Nulla è innovato rispetto alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motori e loro rimorchi.
La circolare allega una “tabella di sintesi” con riferimento alla proroga dei termini per effettuare la revisione periodica che riporta solamente quelli prorogati ancora non scaduti.

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