Trasporti: proroga o conferma dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio

Il Regolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021 ha prorogato alcune scadenze relative a certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché a determinate verifiche periodiche e attività formative.

Patenti di guida
Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia le diversi disposizioni nazionali ed unionali vigenti. Alla luce di tali disposizioni, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia
e con le patenti di guida rilasciate da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità delle patenti è così prorogata:

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

Patente di guida come documento di identità
Per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021.

Carte di qualificazioni del conducente CQC
Per la disciplina della proroga della validità delle CQC, occorre coordinare in materia le varie disposizioni nazionali ed unionali.
Per la circolazione su tutto il territorio UE e SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un Paese UE o SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio, la validità CQC è così prorogata:

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, ecc.)
In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021), sempre che evidentemente non siano già stati rinnovati nella validità.

Attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica
In scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021).

Esami di revisione della qualificazione CQC
Sono stati sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020.

Esame di ripristino CQC
Ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 - prorogata al 29 luglio 2021 - può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale (CFP) per il trasporto di merci pericolose
Quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021).

CFP dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR)
Occorre distinguere:
- circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021);
- circolazione in Paesi diversi dall’Italia : se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021.

Attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR)
Occorre distinguere:
- circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021); conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29 luglio 2021 con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
- circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330: se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.

Attestazioni sanitarie
- attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29 luglio 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

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