Trasporto merci: formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi

Sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti detta le disposizioni in materia di corsi di formazione sul corretto funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

Riassumiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per le imprese che,per il trasporto merci con veicoli sopra le 3,5 tonnellate, devono dotare i mezzi di tachigrafo..


• Durata dei corsi
La durata minima è stabilita in 8 ore. Al termine del corso, sarà rilasciato un certificato valido 5 anni per la
dimostrazione dell’assolvimento dell’onere formativo.


• Soggetti abilitati ai corsi
Tra i soggetti abilitati all’erogazione dei corsi, vi sono le imprese di autotrasporto, compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato.
Sono inoltre abilitati:
- le autoscuole ed i centri abilitati ai corsi Carta di Qualificazione del Conducente
- gli Enti accreditati dal Ministero delle Infrastrutture allo svolgimento dei corsi di formazione professionale per il trasporto di merci/viaggiatori;
- le imprese sviluppatrici di software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi, accreditati dal Ministero delle Infrastrutture.

• Svolgimento e organizzazione dei corsi
I soggetti erogatori dei corsi debbono inviare almeno 3 gg prima del corso, tramite PEC, la data ed il luogo del corso, nonché l’elenco dei docenti, pena l’invalidità dei corsi. Essi dovranno curare la tenuta del registro del corso, con i dati richiesti (partecipanti, docenti, etc.) che dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a 3 anni dalla fine del corso. Al termine del corso, viene rilasciato da parte del docente, il certificato individuale di partecipazione al corso, valido per 5 anni, redatto in triplice copia (una copia all’autista, una all’impresa ed una al soggetto erogatore del corso).


• Assolvimento oneri dell’impresa
Le imprese che somministrano ai propri conducenti i corsi formativi sul tachigrafo, assolvono all’onere formativo di cui ai Regolamenti 561/2006 e 165/2014. Per la dimostrazione dell’assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo sull’attività dei conducenti da parte delle imprese, queste ultime forniscono un documento – valido 1 anno - redatto in forma scritta controfirmato dal conducente, con adeguate istruzioni circa il rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo di buon funzionamento del tachigrafo.
Circa gli oneri di controllo che insistono sull’impresa, essa è tenuta ad effettuare verifiche periodiche almeno ogni 90 gg, sull’attività dei propri autisti e l’esito del controllo deve essere redatto per iscritto, controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell’impresa per almeno 1 anno dalla sua redazione.

Contatti

Andrea Agresti (email andrea.agresti@assolombarda.it; tel. 0258370.618).

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