DPCM 26 aprile 2020 e nuovo Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di lavoro - Art. 3 Modalità di accesso dei fornitori esterni

Suggerimenti metodologici per la gestione delle "misure di contenimento delle attività produttive industriali in sicurezza"

L’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda supporta le aziende con approfondimenti specifici sui vari temi del protocollo Salute e Sicurezza del DPCM 26 aprile 2020

L'aggiornamento del 24 aprile del protocollo emesso il 14 marzo 2020 pone ulteriori aspetti di attenzione per quanto attiene l'art. 3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni.

In particolare, aggiunge:

  • L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni
  • in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Questi passaggi potranno  essere integrati  nelle   procedure per i visitatori e nelle  procedure che regolamentano rapporti e contratti con  appaltatori,  di norma redatti in conformità alle disposizioni previgenti.

Per completezza, si riportano i punti del protocollo che non sono stati modificati, in relazione a questo argomento.

- Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

- Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive

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