DPCM 26 aprile 2020 e nuovo Protocollo condiviso per la prevenzione sui luoghi di lavoro

Suggerimenti metodologici per la gestione delle "Le misure di contenimento delle attività produttive industriali in sicurezza"

Il DPCM 26 aprile 2020 è il riferimento per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'emergenza COVID-19.

I datori di lavoro delle attività che non sono sospese devono rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, approvato il 24 aprile 2020 (art. 2, comma 6). L'Allegato 6 del DPCM riporta il Testo di Protocollo condiviso dalle Parti sociali per le attività produttive; i successivi allegati, 7, 8 e 9 del DPCM contengono testi per settori specifici.

CONTENUTI DEL PROTOCOLLO - Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 riporta i seguenti contenuti (sui quali seguiranno approfondimenti successivi) .

L’Area Salute e Sicurezza di Assolombarda supporta le aziende con approfondimenti specifici sui vari temi del protocollo:



Il rispetto del Protocollo (che deve essere redatto dal Comitato aziendale) è, quindi, obbligatorio per le attività che sono ad oggi operative, e propedeutico e determinante anche per le imprese che riprenderanno l’attività a partire dal 4 maggio 2020 o nelle date successive previste dalla normativa (art. 2 comma 9)

E’ ribadito inoltre che “La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza" (art. 2, comma 8).

Dal Protocollo 14 marzo al Protocollo 24 aprile 2020: esperienze e attività fatte (o da fare) che è utile documentare
Le aziende, a partire dalla sospensione delle attività e dall'avvio della quarantena, hanno già messo in atto molteplici azioni.

Fin dall’inizio, in particolare, è stata data indicazione alle imprese di riportare in documenti e/o procedure aziendali le attività che si stavano compiendo: la costituzione delle “unità di crisi” o dei gruppi di lavoro interni che si sono attivati per assumere decisioni immediate (es. lavoratori in "lavoro agile", sospensioni attività, continuazione attività per le attività con codici Ateco "autorizzati" e adozione delle misure di prevenzione dei lavoratori coinvolti ecc.).

Tutto quello che è stato messo in pratica e documentato (anche in forma di verbali, report interni ecc.), nonché la costituzione spesso spontanea e informale del gruppo di lavoro aziendale (funzioni apicali, SPP, medico competente, RLS/rappresentanti sindacali) , rappresenta di fatto il “cuore” della concreta attuazione del precedente Protocollo approvato il 14 marzo 2020, che prevedeva la costituzione (formalizzata) del Comitato per applicazione delle misure di sicurezza.

Da questa base muove il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 che è riportato nell'allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020: il nuovo testo del Protocollo pone come obiettivo per le imprese l’integrazione dei documenti e/o delle procedure aziendali, o quanto prodotto in queste settimane (es. verbali, report, agende di attività giornaliere ecc.) con le azioni che concretamente verranno intraprese dalle aziende per la ripresa delle attività.

Il Protocollo riporta i 13 punti necessari per verificare quanto in essere e organizzare, decidere, programmare e quanto sarà doveroso implementare o modificare, e che sarà oggetto per l’azienda di propri documenti interni, anche informali, ma condivisi nel Comitato e preziosi per dimostrare la gestione di questa delicata "Fase 2", nel rispetto delle cautele di prevenzione e tutela della salute del personale aziendale.

Protocolli per settori specifici
Gli 7, 8 e 9 del DPCM contengono i testi dei protocollo condivisi dalle Parti Sociali per i settori specifici dei cantieri, del settore trasporti/logistica e del trasporto pubblico.

• PROTOCOLLO CANTIERI – Allegato 7
Fermo restando lo schema dell’All. 6, seguono alcuni elementi specifici:
o con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito dei cantieri edili, mancato rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione di COVID-19 nei cantieri". porta alla sospensione delle attività.
o le misure del protocollo riguardano i titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel cantiere: pertanto, nell'ambito di un cantiere rispettoso del protocollo possono operare tutte le imprese necessarie.
o importante il rispetto di tutti i passaggi del protocollo: il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori (CSE) è la figura che provvede ad integrare il PSC sulla base delle misure necessarie in base al protocollo (es. il PSC è integrato per quanto riguarda la procedura per l'accesso dei fornitori).
o I coordinatori (per conto del committenti) vigilano sul rispetto del protocollo.
o l'integrazione delle singole misure del protocollo avviene con la consultazione del CSE e delle rappresentanze sindacali e dell'RLST.
o e' previsto un ruolo di supporto del medico competente; inoltre, in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) deve essere attivo un presidio sanitario; per tutti gli altri cantieri, provvedono gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

PROTOCOLLO LOGISTICA E TRASPORTO - Allegato 8
Nel documento Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica si stabilisce che nei settori dei trasporti e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci e trasporto pubblico locale si applicano tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo anti contagio riguardante i luoghi di lavoro di tutti i settori produttive.
In aggiunta a queste misure il Protocollo chiarisce che devono essere osservate le seguenti misure particolari valide per lo specifico settore:
o Sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e mezzi di lavoro
o Distanza interpersonale di 1 m per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico
o Utilizzo di DPI laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m
o Installazione di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri
o Predisposizione a bordo dei mezzi di trasporto di cartelli che indicano le corrette modalità di comportamento con anche prescrizione sul mancato rispetto
o Installazione di rilevatori di temperatura automatizzati all’interno di sale operative, sale di controllo ecc.
o Vendita contingentata dei biglietti in modo da garantire tra i passeggeri la distanza di almeno 1 m

• LINEE GUIDA TRASPORTO PUBBLICO - Allegato 9
Anche per le LINEE GUIDA PER L’INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO, il documento base è rappresentato dal Protocollo 14 marzo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e del Protocollo 20 marzo specifico nei trasporti e nella logistica. Lo scopo dell’allegato è dare indicazioni attuative in merito a:
o informazioni agli utenti
o misure organizzative
Il testo è articolato in 3 sezioni:
• misure “di sistema” (articolazione orario, comunicazione sulla “responsabilità individuale” del viaggiatore)
• misure di carattere generale (sanificazione e igienizzazione, dispenser, vendita di biglietti – favorendo l’online, misure di emergenza in caso di T maggiore di 37,5°, sistemi di informazione, contingentamento accessi)
• raccomandazioni per tutti gli utenti
Il Protocollo contiene 5 allegati tecnici per i settori aereo; marittimo e areoportuale; trasporto pubblico locale, lacuale e ferroviario (es obbligo uso mascherina e gestione dei flussi in salita e discesa dai mezzi); trasporto ferroviario, trasporto non in linea.

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