La normativa
Il D. Lgs. n. 81/2008 (il “Testo unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) definisce nell’art. 2 il lavoratore come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: […] il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione".
Già in quest’ottica, assume una valenza peculiare il concetto stesso di formazione, definita come “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori [in questo caso, i ragazzi] […] conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”.
Nei casi in cui lo studente entri in azienda come visitatore o partecipi alle attività di visita previste da un progetto predefinito in qualità di osservatore, al pari del normale personale esterno visitatore, senza quindi svolgere alcun tipo di attività lavorativa di cui all’art. 2 del TU, si dovranno in ogni caso rispettare delle regole di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’azienda ospitante dovrà dare una corretta informazione agli studenti, come per i visitatori e per tutti i soggetti presenti in azienda, sulle procedure da seguire, ad es. in caso di emergenza.
Sintesi riferimenti normative:
- Legge n. 107/2015
- DECRETO 3 novembre 2017, n. 195
- Linee operative MIUR/Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- D.Lgs. n. 81/2008
- Decreto Lavoro n. 48/2023, conv. in Legge n. 85/2023