Acconto IMU - Versamento entro il 16 giugno 2020

Scade il prossimo 16 giugno il versamento dell'acconto IMU 2020

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU.

I decreti relativi all'emergenza Covid-19 non sono intervenuti sui termini di versamento dell'IMU, lasciando la scelta della eventuale proroga delle scadenze ai singoli Comuni.

In assenza di intervento da parte del Comune, il termine entro cui occorre procedere al versamento dell'acconto IMU rimane confermato al 16 giugno 2020.

Ricordiamo infatti che l'IMU deve essere versata in due rate: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la possibilità di versare l'intera imposta entro il 16 giugno.

Modalità di determinazione dell'acconto

La regola generale di determinazione dell'acconto IMU prevede che il versamento della prima rata sia pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro la data del 28 ottobre di ciascun anno.

Solo per il 2020che è il primo anno di applicazione della "nuova" IMU, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Per la TASI si prende il 50% dell'importo versato dal contribuente proprietario senza tenere conto della parte eventualmente versata dall'inquilino.

Inoltre, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare 1/DF del 18 marzo 2020, è possibile usare il c.d. "metodo previsionale" (calcolando l'importo sulla base dei mesi di possesso del primo semestre 2020 sulla base delle aliquote del 2019) in alcuni specifici casi in cui sia variata la situazione degli immobili tra il 2019 e il 2020. In particolare si tratta delle seguenti casistiche:

  • Immobile ceduto nel corso del 2019: in questi casi l'acconto non è dovuto.
  • Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020: in questo caso l'acconto non sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico, tuttavia il MEF apre alla possibilità di utilizzare il metodo previsionale e quindi di versare sulla base dei mesi di possesso nel corso del primo semestre 2020 utilizzando le aliquote in vigore nel 2019, sempre che non siano già state deliberate le aliquote 2020 dal comune; in quest'ultimo caso è possibile utilizzare le nuove aliquote. Occorrerà solo verificare che le aliquote approvate tengano già conto della nuova normativa che ha unificato IMU e TASI, viceversa si dovranno utilizzare le aliquote 2019 e aspettare la nuova delibera comunale per stabilire l'importo effettivamente dovuto che sarà conguagliato con il saldo.
  • Immobili ceduti e acquistati negli anni 2019 e 2020: se un soggetto ha ceduto un immobile nel corso del 2019 e ne ha acquisito un altro, nello stesso comune del primo, nel corso del primo semestre 2020, dovrà versare l'acconto 2020 utilizzando o il metodo storico per entrambi gli immobili (50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI per l'immobile ceduto e nessun versamento per l'immobile acquistato) o il metodo previsionale per entrambi gli immobili (IMU calcolata per il nuovo immobile in base ai mesi di possesso nel primo semestre 2020 con le aliquote del 2019 e nessun versamento per l'immobile ceduto). Queste regole valgono solo per gli immobili acquistati e ceduti all'interno dello stesso comune; se l'immobile fosse acquisito in un comune diverso rispetto a quello dell'immobile ceduto sarebbe possibile versare l'acconto scegliendo liberamente il metodo (storico o previsionale) per ogni singolo immobile.
  • Immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: l'acconto non è dovuto.
  • Immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: l'acconto non sarebbe dovuto ma può essere versato col metodo previsionale.

Modalità di versamento

Il versamento dell'acconto è da effettuarsi tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 3912 denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE”;
  • 3913 denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;
  • 3914 denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • 3916 denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;
  • 3918 denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”;

Si ricorda inoltre che dal 2020 i fabbricati costruiti dalle imprese edili, destinati alla vendita e non locati (cd. immobili merce) vengono di nuovo assoggettati all'IMU (dal 2013 erano esclusi da imposizione), con aliquota ridotta pari allo 0,1%, fino al periodo di imposta 2021. I comuni potranno aumentare tale aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino all’azzeramento. Dal 1° gennaio 2022, tali immobili “merce” saranno esentati dalla nuova IMU; per il versamento dell'imposta relativa a questi immobili il codice tributo da utilizzare è il seguente:

  • 3939 denominato “IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE”.

I suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo.
  • se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (per il versamento del 16 giugno indicare 2020). Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it

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