A differenza degli interventi di riqualificazione edilizia, spettante sulle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR, il bonus barriere architettoniche del 75%, previsto dal DL 34/2020, spetta non solo a tutti i soggetti IRPEF che sostengono tali spese, ma anche ai soggetti IRES.
Possono, quindi, usufruire dell’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).