A partire dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del DL 11/2023, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero in relazione a interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Eccezioni
Vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi:
- gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche;
- quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato;
- quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75%).
Ulteriori deroghe sono previste per alcuni interventi, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sono già iniziati i lavori, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Inoltre, il divieto non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute per alcuni interventi relativi al c.d superbonus.