Credito d'imposta investimenti ZES unica

Il DL 124/2023 (art. 9) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori assistiti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Per il 2024, alle imprese che effettuano acquisizioni di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica il DL 124/2023 (art. 16)  riconosce un credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

 

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili i seguenti investimenti:

  • l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • l’acquisto di terreni;
  • l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Sono agevolabili i beni rientranti in un progetto di "investimento iniziale" (Reg. 651/2014, art. 2, punti 49, 50 e 51).

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è di 100 milioni di euro, ma non saranno agevolati progetti di investimento di importo inferiore a 200 mila euro.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

 

Intensità del beneficio

Il credito d’imposta è attribuito nella seguenti misure (Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027):

a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del 40% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del 30% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;

c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del 50% e del 40%, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale;

d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nella misura del 15% dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

Per i progetti di investimento:

  • con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui alle lettere da a) a d), sono aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese;
  • con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese; 
  • con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all' art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) e non è soggetto al limite di 250.000 euro previsto per i crediti d'imposta del quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1, c. 53, L. 244/2007).

 

Cumulabilità

Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. UE n. 651/2014 (art. 14) ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

 

Disposizioni attuative

Il Decreto 17.5.2024 ha definito le disposizioni attuative del credito d'imposta per gli investimenti nella c.d. "ZES unica" per il Mezzogiorno, disciplinato dall’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124. 

Con il provvedimento Prot. n. 262747/2024 dell’11 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica.

Per il 2024 il credito d'imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro.

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