Per accedere al credito d'imposta transizione 5.0 occorre inviare al GSE, attraverso un'apposita piattaforma, una serie di comunicazioni e certificazioni (vd. tabella).
Comunicazione iniziale e certificazione energetica ex ante |
La comunicazione iniziale contiene la descrizione del progetto di investimento (con il relativo costo) e serve per "prenotare" il credito d'imposta. Deve essere inviata unitamente alla certificazione ex ante che attesta la riduzione dei consumi energetici ottenibile dai beni 4.0. |
Comunicazioni periodiche |
Le comunicazioni periodiche servono ad aggiornare il GSE sullo stato stato di avanzamento dell'investimento e sono finalizzate a segnalare eventuali variazioni del credito d'imposta precedentemente "prenotato" (l'importo può variare solo in diminuzione) |
Comunicazione finale e certificazione energetica ex post |
La comunicazione finale serve per confermare il completamento dell'investimento e deve essere inviata unitamente alla certificazione ex post che attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto nella certificazione ex ante. |
Comunicazioni e certificazioni energetiche |
Le certificazioni sono rilasciate da valutatori indipendenti che saranno individuati dal Decreto attuativo del Mimit. Tra i soggetti abilitati sono in ogni caso ricompresi gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo).
I costi della certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta – solo per le piccole e medie imprese – nel limite di 10.000 euro.
Sono previsti, inoltre, i seguenti adempimenti:
- l'attestazione di avvenuta interconnessione, nonché di congruità e pertinenza dei costi sostenuti;
- l'indicazione della norma agevolativa (art. 38 del DL n. 19/2024) nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati;
- la certificazione contabile dei costi rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. I costi di tale certificazione sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta – solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti – per un importo non superiore a 5.000 euro.