Il credito d'imposta transizione 5.0 agevola gli investimenti in beni 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti hanno una capacità "trainante": aprono, infatti, alla possibilità di agevolare due ulteriori tipologie di investimento: i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e la formazione del personale dipendente sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed ecologica (investimenti "trainati").
Beni 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che consentono di ottenere una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi (almeno 5%). |
Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (eccetto biomasse), inclusi gli impianti per stoccaggio dell'energia prodotta. il Decreto attuativo del Mimit dovrà individuare il costo massimo agevolabile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in euro/kw) e dei sistemi di accumulo (in euro/kwh). Gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo se hanno moduli prodotti in UE ad alta efficienza energetica (≥ 21,5%). Il costo di tali impianti, ai fini del calcolo dell'agevolazione, può essere maggiorato (del 20% se efficienza ≥ 23,5%, del 40% se efficienza ≥ 24%). |
Software per l'efficientamento energetico Software gestionali (solo se acquistati unitamente a software per l'efficientamento energetico) |
Spese per la formazione del personale finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti complessivi e fino a un massimo di 300.000 euro). |
Credito d'imposta transizione 5.0 - Investimenti agevolabili | |
Investimenti "trainanti" | Investimenti "trainati" |