Cessioni intracomunitarie ex-work: prova del trasporto dei beni

Valida la dichiarazione dell’acquirente comunitario fornita con sistemi EDI.

L’Agenzia entrate ha chiarito che, ai fini della prova di una cessione intracomunitaria ex-work, è valida, ai sensi dell’articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, la dichiarazione di avvenuto trasporto tra acquirente e venditore trasmessa tramite sistema EDI (Exhange Data Interchange), in quanto equiparabile ai fini IVA alla firma elettronica avanzata.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, una società residente in un altro Paese membro acquistava beni da fornitori italiani con clausola ex-work e conseguentemente la società cessionaria UE si occupava del trasporto dei beni dall’Italia al proprio Stato membro di destinazione.

Al fine di recuperare i documenti richiesti per la prova delle cessioni intracomunitarie dall’articolo 45-bis, comma 1, lettera b) del Regolamento n.282/2011, il fornitore nazionale intendeva predisporre un sistema automatizzato EDI per lo scambio di tali documenti con i fornitori italiani.
Come noto infatti, in base a tale norma, in caso di trasporto effettuato dall’acquirente, questi deve fornire entro il 10° giorno del mese successivo una dichiarazione scritta al venditore che certifichi il trasporto dei beni nel proprio Stato membro.

In risposta l’Agenzia chiarisce che ai fini della presunzione di cui all’articolo 45-bis, i formati elettronici possono essere ammessi, nei limiti in cui gli stessi forniscano le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea (completezza delle informazioni, integrità, autenticità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, certezza della data, paternità dei dati).

Pertanto, poiché sui documenti scambiati sul sistema EDI, ossia la nota d’ordine della società UE, la fattura del fornitore nazionale e la dichiarazione della società UE di conferma avvenuta ricezione dei prodotti, viene riportato il numero d’ordine originario, il processo offre una ”pista di controllo” affidabile tra la fattura e la corrispondente cessione di beni e può quindi essere ammesso come prova per la verifica dell’avvenuta cessione intracomunitaria.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it.
Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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