Corrispettivi telematici: adeguamento al 1° gennaio 2021

Gli esercenti attività di commercio al dettaglio hanno tempo fino al 31 dicembre 2020 per adeguare i registratori telematici all’utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, nonché ai fini dell’attuazione della lotteria degli scontrini.

Come noto il decreto “Rilancio” ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la scadenza entro la quale i commercianti al minuto dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico in grado di memorizzare e trasmettere online i dati dei corrispettivi giornalieri all’ Agenzia delle Entrate.
Medesimo rinvio al 1° gennaio 2021 anche per la lotteria degli scontrini

Alla luce di questi nuovi termini con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 20201 sono stati modificati i precedenti provvedimenti2 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per adeguarli alla proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 prevista dal Decreto Rilancio.
Vengono adeguati anche i termini (31 dicembre 2020 anziché 30 giugno 2020) entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.
È stato inoltre spostato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, il termine per l’utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato telematico, aggiornato alla versione 7.0-giugno 2020.
Per quanto riguarda il layout del Documento Commerciale, le modifiche hanno l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento.
In particolare con riferimento al nuovo tracciato si segnala che:

  • è stata cambiata la descrizione di alcuni campi per tenere conto dell’utilizzo delle tipologie di buoni diversi dai ticket restaurant come i buoni promozionali e i buoni monouso e multiuso; 
  • è stata modificata la modalità di emissione dei documenti commerciali di reso e annullo con la possibilità di operare le rettifiche anche in assenza del documento originario purché il cliente fornisca altri elementi che provano l’acquisto (ad esempio ricevuta del POS o i vuoti a rendere). In tali casi l’emissione del documento di reso o annullo richiederà l’inserimento manuale della:
    - sigla descrittiva in sostituzione della matricola del dispositivo (“POS”, “VR”, mentre nei casi residuali potrà essere utilizzata la sigla “ND”);
    - data dell’operazione originaria;
    - aliquota IVA della operazione;
  • è stato aggiornato il tracciato per i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alla lotteria degli scontrini per classificare alcune modalità di pagamento non riscosso. Anche in questo caso, le modifiche riguardano, tra l’altro, l’uso di buoni monouso o multiuso e di buoni e ticket fatturati a terzi.

Note

1. Provvedimento n.248558 del 30 giugno 2020
2. Provvedimenti n.182017/2016 e n.73912/2019.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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