Decreto Cura Italia: le FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il MEF ha pubblicato alcuni utili chiarimenti di natura fiscale sotto forma di FAQ finalizzati a far luce su alcune questioni controverse contenute nel Decreto “Cura Italia”.

In particolare le precisazioni più interessanti riguardano il credito d’imposta per botteghe e negozi, la sospensione degli adempimenti tributari e del versamento delle ritenute.

A chi è applicabile il “Credito d’imposta per botteghe e negozi”?
Il decreto prevede un credito d’imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 

Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:

  • essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

In che modo posso ottenere il credito d’imposta?
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25.3.2020 in compensazione, utilizzando il mod. F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

Un’azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18.3.2020, ma che rientra nei settori elencati dall’art. 61, “Decreto Cura Italia” e dall’art. 8, DL n. 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?
Come chiarito nella Risoluzione 18.3.2020, n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell’ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la Risoluzione 21.3.2020, n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31.5.2020 sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?
Sono sospesi fino al 30.4.2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31.5.2020.
Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

Il “Decreto Cura Italia” sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?
La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi.
Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8.3.2020 e il 31.5.2020 si applica la sospensione prevista dall’art. 62, DL n. 18/2020 e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30.6.2020.

La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2.3 al 30.4.2020 si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali?
Sì, le Amministrazioni Locali non devono versare ritenute IRPEF e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel Decreto, per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc.

È confermata la scadenza al 31.3 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?
Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28.2) e per le Certificazioni Uniche (7.3) erano già state prorogate al 31.3.2020, DL n. 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL n. 18/2020.

Il “Decreto Cura Italia” sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio, perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?
Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo Decreto Legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

II “Decreto Cura Italia” sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall’accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?
No, ma il Codice civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine. NB Come sopra accennato le FAQ sono oggetto di un “costante aggiornamento”. Ciò richiede un continuo monitoraggio delle risposte contenute nel sito Internet del MEF (non vengono segnalate la data di aggiornamento delle singole risposte, né le modifiche apportate alla versione precedente).

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail .

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