Decreto Legge Rilancio: ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte

Le somme restituite dal 1° gennaio 2020 al soggetto erogatore devono avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al fine di deflazionare i contenziosi civili e amministrativi, il decreto Rilancio1 modifica l’articolo 10 del TUIR, riguardante il diritto del datore di lavoro/sostituto di imposta di pretendere la restituzione delle somme indebitamente erogate, al lordo o al netto delle ritenute fiscali operate all'atto del pagamento. 

La normativa vigente prevede che la restituzione delle somme dovrebbe essere operata soltanto al lordo delle ritenute subite.

In base all'art. 10, comma 1, lett. d-bis), del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze”. 

La modifica normativa2 prevede che la restituzione delle somme, dal 1° gennaio 2020, al soggetto erogatore deve avvenire:

  • al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione delle stesse,
  • o al lordo nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta. 


Al sostituto d’imposta, che ha ricevuto in restituzione le somme al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito di imposta nella misura del 30 per cento delle somme ricevute. 

Il credito è utilizzabile in compensazione senza limiti di importo secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e rileva ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie. 

Della restituzione delle somme e dell’emersione del credito d’imposta deve essere data evidenza nella certificazione unica rilasciata dal sostituto e nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari.

 

Note

1. Articolo 150, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, G.U. n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21.
2. Articolo 10, commi 2-bis e 2-ter, del Tuir.

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